
Quale aliquota IVA si applica al servizio di lavanderia reso da una cooperativa sociale in una RSA? Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) offrono ai propri ospiti una vasta gamma di servizi. Tra questi figura spesso il lavaggio degli indumenti personali, affidato talvolta a cooperative sociali tramite appalto. Proprio su questo servizio si è recentemente pronunciata l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 4 del 03 marzo 2026 chiarendo quale sia il corretto trattamento IVA applicabile.
La disciplina fiscale delle cooperative sociali
Le prestazioni sociosanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali sono soggette all’aliquota ridotta del 5 per cento, anziché a quella ordinaria. Questa agevolazione, prevista dalla Tabella A, Parte IIbis del D.P.R. n. 633/1972, si applica sia ai servizi erogati in esecuzione di contratti con enti pubblici, sia a quelli resi direttamente agli utenti.
Tuttavia, l’aliquota agevolata non si applica in modo automatico a qualsiasi prestazione resa da una cooperativa sociale. È necessario, infatti, che il servizio abbia una natura effettivamente sociosanitaria o assistenziale.
Quando il servizio di lavanderia non è agevolato
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il servizio di lavanderia non assolve di per sé una funzione sociosanitaria o assistenziale. Tale carattere non può essere attribuito al servizio per il semplice fatto che esso venga prestato all’interno di una struttura con finalità assistenziali come una RSA.
Il servizio di lavanderia può tuttavia rientrare nell’esenzione IVA prevista per le RSA quando è riconducibile alla cosiddetta “gestione globale” della struttura, ossia quando costituisce un elemento essenziale e inscindibile del complesso di prestazioni che caratterizzano la RSA nel suo insieme.
Il caso specifico: il servizio opzionale per gli indumenti personali
Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, il servizio di lavanderia riguardava esclusivamente gli indumenti personali degli ospiti e veniva offerto come prestazione opzionale. L’ospite poteva scegliere liberamente se avvalersene oppure rivolgersi a familiari o a soggetti esterni. Il servizio veniva tracciato individualmente per ciascun ospite, rendicontato e fatturato dalla struttura come addebito separato.
Queste caratteristiche escludono che il servizio possa considerarsi parte integrante della gestione globale della RSA. Di conseguenza, l’Agenzia ha confermato che, quando il servizio è reso da una cooperativa sociale, l’aliquota IVA applicabile è quella ordinaria e non quella agevolata del 5 per cento.
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Non solo le cooperative sociali e i loro consorzi, ma anche le imprese sociali in forma societaria possono beneficiare dell’aliquota IVA al 5% per i servizi erogati.