Studio Agostini

Consulenza per le cooperative

  • Home
  • Chi siamo
  • Consulenze e servizi
  • Book
  • Video
  • Liquidazione Coatta Amministrativa
    • Notizie e aggiornamenti
    • Banca Dati
  • Impresa Sociale
    • Banca Dati
  • BANCA DATI
  • Bandi
  • Contributo di Revisione
    • Contributo di revisione 2025-2026
    • Contributo Revisione 2023-2024
    • Contributo Revisione 2021-2022
    • Contributo Revisione 2019-2020
    • Contributo Revisione 2017-2018
    • Contributo Revisione 2015-2016
    • Contributo Revisione 2013-2014
    • Contributo Revisione 2011-2012
  • GIURISPRUDENZA
  • APPROFONDIMENTI
  • Contributo 3%
  • CCNL Coop
  • Terzo Settore

Questione giuridica: un ETS può devolvere il patrimonio residuo ad una ONLUS?

02/06/2024

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 6710 del 30.04.2024, ha chiarito una questione importante riguardante la devoluzione patrimoniale degli Enti del Terzo Settore (ETS). In particolare, ci si chiede se un ente iscritto nell’Anagrafe Unica delle Onlus possa essere considerato beneficiario della devoluzione patrimoniale di un ETS, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore o CTS), durante il periodo di transizione previsto dall’art. 101 del CTS.

LA DEVOLUZIONE PATRIMONIALE NEL CODICE DEL TERZO SETTORE

L’art. 9 del CTS stabilisce che, in caso di estinzione o scioglimento di un ETS iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente, previa approvazione dell’Ufficio del RUNTS competente, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La norma mira a garantire che il patrimonio residuo di un ETS continui a servire finalità di utilità sociale anche dopo la sua estinzione o perdita della qualifica di ETS.

LA QUESTIONE DELLE ONLUS COME BENEFICIARIE

La questione posta riguarda la possibilità per un ente iscritto all’Anagrafe Unica delle Onlus di essere beneficiario della devoluzione patrimoniale di un ETS. A tal fine, è necessario esaminare la normativa transitoria prevista dall’art. 101 del CTS. Questo articolo prevede che, fino all’entrata in operatività del RUNTS (23 novembre 2021), gli enti iscritti nei registri delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, siano considerati ETS a tutti gli effetti.

PROFILI NORMATIVI E DISTINZIONE TRA ONLUS ED ETS

Le Onlus e gli ETS condividono alcuni requisiti fondamentali, come il divieto di distribuzione degli utili e l’obbligo devolutivo del patrimonio sotto controllo pubblico. Tuttavia, vi è una differenza sostanziale: il Codice del Terzo Settore attribuisce una natura civilistica alla qualifica di ETS, mentre la qualifica di Onlus ha un carattere prettamente fiscale.

IMPLICAZIONI DELLA DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

La normativa del CTS prevede una tutela rafforzata per la devoluzione patrimoniale degli ETS, con la nullità degli atti di devoluzione compiuti in assenza del parere obbligatorio dell’Ufficio del RUNTS. Questa tutela non è prevista per le Onlus ai sensi del d.lgs. n. 460/1997. Di conseguenza, consentire la devoluzione del patrimonio di un ETS a una Onlus potrebbe compromettere la destinazione del patrimonio stesso, in quanto privo della protezione rafforzata garantita dal CTS.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la devoluzione patrimoniale di un ETS possa avvenire solo a favore di altri ETS iscritti nel RUNTS. Questa interpretazione garantisce la coerenza con il regime tutelativo previsto dal CTS, assicurando che il patrimonio degli ETS continui a essere destinato a finalità di utilità sociale sotto una disciplina rigorosa.

Pertanto, un ente iscritto nell’Anagrafe Unica delle Onlus non può essere considerato beneficiario della devoluzione patrimoniale di un ETS, in quanto non soggetto al medesimo regime di tutela previsto dal CTS. Questa posizione, sostenuta anche dall’Agenzia delle Entrate, riflette la necessità di mantenere un elevato livello di controllo sulla destinazione del patrimonio residuo degli ETS, in conformità con le finalità del Codice del Terzo Settore.

Se vuoi essere sempre aggiornato sulle cooperative, iscriviti alla newsletter.

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

  • +390457110576
  • Via Colli Euganei 7 – 37132 Verona
  • Via Angelo Fava 46/D 00135 – Roma
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube

Gestisci Consenso Cookie
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
  • Gestisci opzioni
  • Gestisci servizi
  • Gestisci {vendor_count} fornitori
  • Per saperne di più su questi scopi
Visualizza le preferenze
  • {title}
  • {title}
  • {title}