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LCA e scioglimenti: domande tardive secondo il Tribunale di Roma

16/07/2024

Il Tribunale di Roma ha fornito le proprie indicazioni con la nota n. 106/2024 del 15.04.2024 in merito alla trattazione delle domande tardive nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di scioglimento per atto dell’autorità delle società cooperative.

Il Tribunale ha aderito alle recenti indicazioni della Corte di Cassazione secondo cui le domande tardive presentate dai creditori di cooperative poste in liquidazione coatta amministrativa devono essere presentate al commissario liquidatore e discusse dinnanzi al Giudice (vedi Domande tardive nella liquidazione coatta amministrativa: la Cassazione si discosta dalla giurisprudenza di merito).

Il Presidente del Tribunale in data 30/1/24 ha la formazione di un autonomo registro dei magistrati della sezione finalizzato all’assegnazione delle istanze tardive delle procedure di liquidazione coatta amministrativa previste dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza.

PROCEDURA CHE DEVONO ATTUARE I COMMISSARI LIQUIDATORI

I procedimenti di verifica delle domande tardive nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di scioglimento per atto dell’autorità introdotte successivamente all’entrata in vigore del Codice della Crisi debbano essere assegnati — su impulso dei commissari liquidatori, i quali, una volta ricevute le relative istanze, richiederanno al Presidente della sezione la designazione del giudice — a tutti i giudici della sezione, sulla base di autonoma catena di rotazione, secondo la progressione del numero attribuito al procedimento nell’istituendo registro ed in parallelo l’ordine di anzianità decrescente dei magistrati.

IL CORRETTIVO AL CODICE DELLA CRISI

Novità interessanti in materia di domande tardive nell’ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa emergono dalla bozza di decreto correttivo al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. il decreto correttivo ha previsto la trattazione delle domande tardive da parte del  commissario con le stesse modalità previste per l’analisi delle domande tempestive.

Occorre, tuttavia, attendere che il correttivo entri in vigore. Pertanto, fino ad allora i commissari dovranno rivolgersi al Giudice per la loro trattazione.

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