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Liquidazione coatta amministrativa: il registro del commissario

Il commissario liquidatore deve istiuire il registro della liquidazione. Come deve essere vidimato? E, soprattutto, qual’è il relativo costo? E’ possibile la vidimazione notarile?

L’art. 38 L.F. stabilisce: “(il curatore) deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione”.

Questo articolo della legge fallimentare, dedicato al registro del curatore fallimentare, si applica anche al commissario liquidatore.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, tra le istruzioni impartite al nominato commissario liquidatore, ricomprende anche quella della vidimazione del registro e delle relative annotazioni giornaliere.

Nel registro devono essere riportati i movimenti finanziari effettuati dal commissario liquidatore. I valori immobiliari e mobiliari, invece, sono indicati dalle relative perizie.

La vidimazione del registro del commissario liquidatore deve essere effettuata dalla camera di commercio del luogo ove ha sede la cooperativa sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; non è possibile effettuare la vidimazione da un notaio.

Il costo della vidimazione è il seguente:

  • € 16,00 per imposta di bollo (eslcuse le cooperative sociali)
  • € 10,00 per diritti di segreteria.

Non è chiaro, a livello normativo, se sia necessario versare anche la tassa di concessione governativa.

Le camere di commercio non hanno, sul punto, un univoco orientamento; la maggior parte non richiede il versamento della suindicata tassa, con l’eccezione di una minoranza (es. Camera di Commercio di Roma).

Se vuoi avere maggiori informazioni, “La Liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative. Guida per i commissari liquidatori”.

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