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Rispetto del principio di parità di trattamento dei soci di cooperativa

23/10/2023

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28381 del 11.10.2023 ha rigettato il ricorso di un dirigente di una cooperativa che aveva violato il principio di parità di trattamento dei soci.

Una cooperativa aveva licenziato per giusta causa un proprio dirigente per aver violato del principio di parità di trattamento tra i soci.

Il dirigente  aveva consentito ad uno dei soci di acquistare uno stock di prodotti a prezzo promozionale e di rivenderli a prezzo pieno.

Il lavoratore aveva presentato ricorso verso il licenziamento ma il tribunale aveva rigettato le sue domande e così anche la Corte d’appello. Il lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

I giudici richiamano la motivazione espressa dalla Corte d’appello. La cooperativa aveva stabilito alla base dell’adesione dei soci il principio della parità di trattamento tra i soci stessi quale parte del principio mutualistico. Sebbene il dirigente avesse poteri discrezionali in tema di fissazione del prezzo dei prodotti, tuttavia non poteva andare contro uno dei principi fondanti la cooperazione ovvero il divieto di discriminare i soci consentendo posizioni di favore.

La serie di fatti accertati all’esito dell’istruttoria svolta dalla Corte d’appello dimostra che essi non erano collegati da ragioni inerenti lo svolgimento delle mansioni del dirigente. Tali comportamenti infatti erano posti in essere per fini estranei all’attività svolta per la cooperativa e alcuni tradivano principi fondanti dell’azione mutualistica.

Ciò ha minato la necessaria relazione fiduciaria che deve esistere tra la società cooperativa e il dirigente. La Corte d’appello ha descritto una serie di condotte cui è stato attribuito un finalismo estraneo all’attività svolta da parte del dirigente per  la cooperativa e tali da incidere negativamente sul vincolo fiduciario.

I giudici hanno rigettato il ricorso proposto dal dirigente.

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