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Privilegio cooperativo con la revisione mutualistica solo in fase concordataria

04/09/2023

Alle società cooperative, creditrici di somme per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, spetta un privilegio generale sui mobili ai sensi dell’art. 2751 bis n. 5 c.c. Il riconoscimento del privilegio non richiede il superamento positivo della revisione, o la richiesta intesa ad ottenerla.

Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24011 del 07.08.2023.

Una cooperativa di ormeggiatori aveva presentato ricorso avverso la sentenza del Tribunale che aveva negato il privilegio ad un credito, non  avendo provato la società di aver superato positivamente o  comunque richiesto la revisione mutualistica di cui al d. lgs. 220/2002.

IL PRIVILEGIO

Appare utile ricordare che hanno privilegio generale sui mobili i crediti delle cooperative di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti

La natura cooperativa e mutualistica dell’impresa non è, di per sé, idonea a giustificare l’applicazione del suddetto privilegio. Sono, infatti, comunque necessari specifici requisiti:

  • l’effettiva pertinenza e correlazione del credito al lavoro dei soci;
  • la prevalenza dell’apporto lavorativo dei soci rispetto a quello dei dipendenti non soci.

E’ quindi esclusa la possibilità di fare ricorso, a tal fine, a parametri diversi da quelli indicati.

LA PRESUNZIONE

L’art. 82 del D.L. n. 69/2013 ha stabilito che “al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all’articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220″.

Il tribunale, secondo la Cassazione, ha errato nell’attribuire alla revisione (o alla richiesta di revisione) natura di ulteriore condizione necessaria ai fini
del riconoscimento della natura privilegiata del credito della cooperativa opponente.

Stante la mancata produzione dell’attestazione di superamento della revisione, ha omesso qualsivoglia concreto accertamento circa la sussistenza, o meno, dei già descritti requisiti, soggettivo ed oggettivo, necessari per il riconoscimento del privilegio.

IL PRINCIPIO DI DIRITTO

Secondo la Suprema Corte la norma indicata nell’art. 82 del D.L. n. 69/2013 si applica soltanto al concordato preventivo.

Si tratta dunque, a ben vedere, di una norma di favore (e non certo istitutiva di un nuovo requisito di forma per l’accesso al privilegio), che riconosce in via presuntiva la spettanza del privilegio ai crediti vantati dalle cooperative di produzione e lavoro nei confronti di imprese sottoposte a concordato preventivo, sol che queste abbiano ottenuto (o anche semplicemente richiesto) l’attestazione di revisione.

Non appare infatti ragionevole che, in sede di vigilanza degli enti cooperativi, possa stabilirsi, a beneficio del soggetto vigilato, un regime di graduazione del credito che sfugga al contraddittorio con gli altri creditori, ovviamente non presenti in sede di revisione.
Inoltre, ove si ritenesse che la norma avesse istituito un regime di presunzione assoluta di sussistenza dei requisiti soggettivi anche per la sola richiesta di revisione ordinaria (“o abbiano comunque richiesto”), la stessa si rivelerebbe, oltre che irragionevole, anche in palese contrasto con il disposto dell’art. 45 Cost., che prevede la “assicurazione” del carattere e della finalità cooperativa subordinatamente all’espletamento degli “opportuni controlli”.

Pertanto, il riconoscimento del privilegio accordato dall’art. 2751 bis n. 5 cod. civ. ai crediti delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro non richiede il superamento positivo della revisione, o la richiesta intesa ad ottenerla.

Infatti, l’art. 82 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, fissa una presunzione relativa di sussistenza del carattere cooperativo, in favore di quelle società od enti, da far valere nell’ambito della procedura di concordato preventivo.

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