
Nel caso di una cooperativa in liquidazione coatta amministrativa già sottoposta a espropriazione presso terzi, i pagamenti eseguiti dal debitor debitoris al creditore assegnatario dopo l’apertura della procedura sono inefficaci ai sensi dell’art. 44 L.F.
Tuttavia, l’azione di inefficacia può essere esercitata esclusivamente nei confronti dell’accipiens, unico beneficiario dell’atto solutorio, e non nei confronti del terzo debitore che ha eseguito il pagamento in forza del provvedimento di assegnazione, poiché il credito oggetto di espropriazione risulta trasferito al creditore assegnatario e non è più esigibile dalla procedura concorsuale.
Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30032 del 13.11.2025.
I pagamenti effettuati
Una cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, aveva ottenuto dal Tribunale una pronuncia che dichiarava inefficaci (cioè come se non fossero mai avvenuti) i pagamenti effettuati da una ASL a favore di alcuni creditori della cooperativa dopo l’apertura della procedura di liquidazione.
Il Tribunale aveva quindi condannato l’ASL a restituire alla procedura € 47.993,86.
Secondo il Tribunale:
- i pagamenti dell’ASL, pur fatti come terzo pignorato (debitor debitoris), erano comunque pagamenti riferibili al patrimonio della cooperativa, quindi inefficaci ai sensi dell’art. 44 legge fallimentare;
- dunque l’ASL doveva restituire le somme alla procedura concorsuale.
Il Giudizio di appello
La Corte d’Appello di Salerno ha ribaltato la decisione.
Ha stabilito che:
- quando un terzo debitore paga su ordine del giudice dell’esecuzione un credito assegnato a un creditore,
- l’unico soggetto che riceve un vantaggio è il creditore assegnatario, non il terzo che paga.
- Quindi la cooperativa avrebbe dovuto chiedere la restituzione ai creditori che hanno ricevuto il denaro, non all’ASL.
Per questo la Corte d’Appello ha accolto l’appello dell’ASL e respinto la domanda della cooperativa.
Il ricorso in Cassazione
La cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ha impugnato la sentenza con due motivi di ricorso.
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché:
- la Corte d’Appello ha applicato un principio già affermato ripetutamente dalla Cassazione stessa:
se la liquidazione coatta amministrativa interviene dopo l’assegnazione del credito ma prima del pagamento, l’atto inefficace è il pagamento fatto al creditore assegnatario, e solo lui deve restituire. - Il terzo debitore (qui l’ASL) non è tenuto a restituire nulla, perché ha pagato correttamente l’unico soggetto legittimato a ricevere il credito assegnato.
Quindi l’azione di inefficacia ex art. 44 l.fall. può essere proposta solo contro chi ha riscosso il denaro, non contro chi lo ha versato come debitor debitoris.
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