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Liquidazione coatta amministrativa: ammissione credito professionisti con privilegio

25/02/2024

Deve essere ammesso nello stato passivo con privilegio ex art. 2751 bis, n. 2) c.c. il credito vantato dai professionisti nei confronti delle cooperative in liquidazione coatta amministrativa derivante da un complessivo rapporto professionale intercorso negli ultimi due anni.

Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4625 del 21.02.2024.

IL CASO

Un professionista proponeva opposizione allo passivo di una cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, in quanto il commissario aveva proceduto all’ammissione in via chirografaria. Non era stato riconosciuto il privilegio ai sensi dell’art. 2751 bis n. 2 cod. civ.
Il Tribunale accoglie l’opposizione e la procedura di liquidazione presenta ricorso in Cassazione.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

I giudici ricordano che l’art. 2751bis n. 2 c.c. attribuisce privilegio generale sui mobili ai crediti riguardanti «le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d’opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione».

La norma genera due distinti interrogativi:

  • qual è il dies a quo per il computo a ritroso del biennio privilegiato;
  • quali “retribuzioni” possano considerarsi «dovute» in riferimento a tale arco temporale.

Per quanto attiene il primo quesito il privilegio di cui si discute “…decorre non dal momento della  dichiarazione di fallimento del debitore, bensì dal momento in cui l’incarico professionale è stato portato a termine o è comunque cessato”.

Ciò in quanto il credito dell’onorario è divenuto liquido ed esigibile, e, dato il carattere unitario dell’esecuzione dell’incarico e dei relativi onorari, il privilegio copre anche il corrispettivo dell’attività svolta prima del biennio anteriore alla cessazione.

Relativamente alla tipologia di incarichi professionali da ricomprendere negli ultimi due anni di prestazione si deve fare riferimento  agli ultimi in cui si è svolto il complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dalla previsione del privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto.

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