
Il Ministero delle imprese e del made in Italy, nell’ambito delle Direttive del 01 agosto 2025, ha fornito le proprie indicazioni in merito alla tenuta del registro del commissario liquidatore delle cooperative in liquidazione coatta amministrativa.
Il registro cronologico: contenuti e funzione
Il Commissario è tenuto a predisporre un registro nel quale annotare, giorno per giorno e in sequenza cronologica, ogni operazione rilevante della procedura.
Nello stesso devono confluire, a titolo esemplificativo:
- entrate e uscite di cassa, anche tramite stampa ed integrazione del libro giornale e dei mastri di cassa;
- istanze o comunicazioni relative a rapporti contrattuali o poste creditorie;
- inventario dei beni;
- deposito dello stato passivo;
- attività di vendita;
- provvedimenti del Commissario liquidatore.
Il registro deve rappresentare tutte le attività che generano obbligazioni, diritti, spese o introiti a carico della Procedura.
Modalità di tenuta: cartacea e digitale
Il Ministero indica diverse modalità di tenuta del registro, con la possibilità di scegliere la soluzione più conveniente:
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Tenuta cartacea con vidimazione: il registro può essere vidimato presso la Camera di commercio competente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L. 17 luglio 1975, n. 400, oppure presso un notaio.
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Tenuta digitale con sottoscrizione elettronica: il Commissario può optare per un registro informatico, che deve essere sottoscritto digitalmente con cadenza mensile e corredato da marca temporale.
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Conservazione telematica presso le Camere di commercio: il Commissario può avvalersi dei servizi camerali di conservazione e marcatura temporale dei libri contabili.
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Vidimazione da parte del Comitato di sorveglianza: se nominato, anche il Presidente del Comitato di sorveglianza può vidimare il registro.
In ogni caso, durante la procedura il registro deve essere sempre esibito su richiesta dell’Autorità di vigilanza o del Comitato di sorveglianza, e deve essere depositato presso l’Autorità di vigilanza alla cessazione dell’incarico.
Responsabilità del Commissario
L’omessa compilazione, mancato aggiornamento o mancata esibizione dello stesso costituiscono infatti giusta causa di revoca dell’incarico del Commissario.
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