La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27765 del 17 ottobre 2025, ha negato il privilegio ex art. 2751-bis c.c. per i crediti di una cooperativa, ribadendo che serve la prova della prevalenza del lavoro dei soci rispetto ai non soci.
La controversia nasce dal ricorso presentato da una Società Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa contro il Fallimento di un Consorzio Stabile.
La cooperativa aveva chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento con privilegio ex art. 2751-bis, n. 5 c.c., per crediti di oltre quattro milioni di euro. Il Tribunale di Roma, però, aveva riconosciuto solo parte del credito, ammettendolo in via chirografaria, cioè senza privilegio.
La decisione del Tribunale di Roma
La cooperativa aveva proposto opposizione, sostenendo di avere diritto al privilegio previsto per le cooperative di lavoro. Tuttavia, il Tribunale di Roma, con decreto del 7 dicembre 2022, aveva respinto l’opposizione, ritenendo mancanti i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento del privilegio.
In particolare, secondo il Tribunale:
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non era stata dimostrata la prevalenza del lavoro dei soci rispetto a quello dei dipendenti non soci;
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la documentazione contabile (bilanci 2013-2014) mostrava il contrario;
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inoltre, la cooperativa aveva invocato una norma del D.M. 30 dicembre 2005 del Ministero delle Attività Produttive (che esclude dal calcolo della prevalenza i lavoratori non soci assunti per obbligo di legge o di convenzione con la Pubblica Amministrazione). Tuttavia, il Tribunale ritenne inapplicabile tale norma, poiché il rapporto contrattuale non era con la P.A., ma tra due soggetti privati: il Consorzio e la cooperativa stessa.
Il ricorso per Cassazione
La cooperativa ha quindi presentato ricorso per Cassazione, articolato in due motivi:
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Violazione di legge per errata interpretazione del D.M. 30/12/2005 e degli artt. 2513 e 2751-bis c.c., sostenendo che la deroga sulla prevalenza si applicasse comunque, poiché il Consorzio operava per conto della Regione.
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Erronea applicazione della disciplina sulla revisione cooperativa, ritenendo sufficiente la richiesta di revisione ex D.Lgs. 220/2002 ai fini del privilegio.
Le valutazioni della Corte di Cassazione in merito al riconoscimento dei crediti privilegiati
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ricordando che:
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il privilegio ex art. 2751-bis n. 5 c.c. spetta solo alle cooperative che dimostrino due requisiti fondamentali:
(i) che il credito derivi dal lavoro dei soci;
(ii) che il lavoro dei soci sia prevalente rispetto a quello dei non soci. -
la mera natura cooperativa o la mutualità prevalente ai sensi dell’art. 2513 c.c. non bastano per ottenere il privilegio.
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il D.M. 30/12/2005 non era applicabile, perché la convenzione principale (tra il Consorzio e la Regione) non coinvolgeva direttamente la cooperativa, il cui rapporto era di diritto privato con il Consorzio.
Poiché la cooperativa non aveva dimostrato la prevalenza del lavoro dei soci, la Corte ha ritenuto superfluo ogni ulteriore approfondimento sulle altre questioni giuridiche.
Conclusioni
In sintesi, la Cassazione conferma il rigetto della domanda di privilegio della cooperativa ribadendo che il beneficio spetta solo alle cooperative che dimostrino concretamente la prevalenza del lavoro dei soci.
Nel caso di specie, la cooperativa non ha fornito tale prova, né ha potuto invocare la deroga prevista per le convenzioni con la Pubblica Amministrazione, poiché il suo rapporto era solo con un soggetto privato.
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