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Cooperative sociali: requisiti soggettivi per l’IVA al 5%

19/11/2023

Non può essere assoggettata all’aliquota IVA al 5% la produzione di video didattici da parte di una cooperativa sociale che sono pubblicati su youtube ovvero per una platea ampia e indistinta di fruitori.

Così si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 913-938 del 11.10.2023.

IL CASO

Una cooperativa sociale ha stipulato un contratto con la Soprintendenza speciale dei beni culturali per un lavoro di traduzione in lingua dei segni (LIS) di una serie di video con finalità didattiche.

Tali video sono pubblicati dall’ente pubblico su youtube. La cooperativa sociale provvede alla traduzione in LIS del contenuto didattico del video inserendo un box con la traduzione e prevedendo di sottotitoli.

L’INDICAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

La Tabella A, Parte II­ bis, allegata al D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1986 (Decreto IVA), al n. 1) prevede l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 5% per ”le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27­ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27­ter) da cooperative sociali e loro consorzi”.

L’aliquota IVA ridotta si applica, dunque, sotto il profilo oggettivo, tra le altre, “alle prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, (…) comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, (…), nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale.”

Sotto il profilo soggettivo l’IVA al 5% si applica alle prestazioni:

  • rese da ”cooperative sociali e loro consorzi’‘;
  • nei confronti ”degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo” (n. 27­ter dell’articolo 10, primo comma, del Decreto IVA)”.

L’attività svolta dalla cooperativa sociale istante, pertanto, si caratterizza:

  • da una funzione educativa in quanto diretta alla traduzione in lingua dei segni del contenuto di video aventi finalità didattiche;
  • dal fatto che i video didattici saranno pubblicati dalla Soprintendenza Speciale dei beni culturali di Roma su Youtube.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che la cooperativa sociale non possa beneficiare dell’IVA al 5% per tale prestazione in quanto diretta ad una platea ampia e indistinta di fruitori.

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