
Se le tariffe stabilite dagli enti locali per il pagamento dei servizi socio sanitari offerti dalle Cooperative sociali non sono adeguate si determina un progressivo impoverimento dell’offerta e dei suoi standard qualitativi, il che andrebbe a pregiudizio non solo degli operatori privati, ma anche dell’utenza e del sistema socio-sanitario nel suo complesso.
Così il TAR del Piemonte nella sentenza n. 906 del 17.04.2026.
La sentenza rappresenta un riconoscimento della necessità di bilanciare la sostenibilità della spesa pubblica con il principio di remuneratività adeguata per i gestori privati accreditati.
Il ricorso delle cooperative
Nove cooperative sociali hanno impugnato la deliberazione di un Comune che fissava un aumento massimo tariffario del 3,5% per l’erogazione dei servizi residenziali a favore di persone con disabilità. Le ricorrenti hanno articolato il ricorso su due linee principali: l’assenza di un loro effettivo coinvolgimento nelle decisioni sulle tariffe e l’inadeguatezza dell’incremento rispetto agli aumenti contrattuali.
Le cooperative contestavano che, sebbene si fossero svolti incontri nel novembre 2024, nessuno spazio di negoziazione fosse stato concesso sulla determinazione tariffaria, che risultava invece decisa unilateralmente. Inoltre, evidenziavano come il nuovo contratto collettivo nazionale applicabile al settore comportasse aumenti dei costi del lavoro stimati tra l’11 e il 15%, mentre l’aumento riconosciuto si fermava al 3,5%.
La posizione dell’amministrazione comunale
L’ente locale sosteneva di aver operato in conformità agli accordi regionali, replicando che vi era stato un confronto con le rappresentanze nel mese di novembre. Sottolineava inoltre di non potere agire autonomamente nella determinazione delle tariffe, essendo tale materia di competenza regionale, e invocava i vincoli della finanza pubblica.
L’amministrazione riteneva di applicare analogicamente quanto stabilito dalla Regione per la quota sanitaria, dove Regione e associazioni di categoria avevano concordato un analogo 3,5%. Tuttavia, non produceva documentazione che comprovasse un vero confronto preliminare sulla misura dell’incremento.
Il ragionamento del TAR
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha riconosciuto che l’intero sistema dei servizi socio-sanitari poggia su un modello di sussidiarietà e coinvolgimento imprescindibile degli operatori privati. Ha sottolineato che la revisione delle tariffe richiede non solo coordinamento tra enti competenti, ma effettivo coinvolgimento delle rappresentanze nella relativa istruttoria.
Il TAR ha accertato che il Comune non ha dimostrato un confronto preliminare sulla misura dell’incremento, svolto piuttosto un ruolo meramente formale. Il Comune, infatti, non ha prodotto verbali o resoconti attestanti una discussione effettiva.
I Giudici hanno riconosciuto il carattere labour-intensive di tali servizi e l’incontestabilità dell’aumento del costo del lavoro (11-15%). Ha affermato che un incremento considerevole non può essere ignorato e richiede un adeguamento ragionevolmente parametrato all’intervenuto aumento del costo del lavoro. Ha inoltre evidenziato che anche la Regione, nella deliberazione regionale, aveva prefigurato un percorso verso il 10% complessivo nel biennio 2025-2026, non fermandosi al 3,5%.
Il TAR ha chiarito che non esiste una completa “definizione regionale di tariffe” nel settore dei servizi per le persone disabili e che il Comune dispone di autonomia decisionale sulla quota sociale. Ha sottolineato come la legislazione statale e regionale riconosce ai comuni un ruolo centrale nella programmazione e finanziamento dei servizi sociali sul proprio territorio.
Conclusioni
Il TAR ha accolto i ricorsi in parte, annullando la deliberazione comunale nella parte in cui limita l’incremento al 3,5% per i servizi residenziali.
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