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Schema “consorzio-cooperative” e meccanismo fraudolento

17/02/2025

Interessante sentenza della Corte di Cassazione, con cui è ricostruito nei dettagli il meccanismo fraudolento nel settore della logistica riconducibile allo schema “consorzio-cooperative”. Trattasi di cooperative spurie, eterodirette e costituite per realizzare la frode.

Sentenza della Corte di Appello di Milano del 15 maggio 2024: condanna per evasione fiscale

La Corte di Appello di Milano, con la sentenza emessa il 15 maggio 2024, ha confermato la dichiarazione di responsabilità penale del legale rappresentante di un consorzio operante nel settore della logistica per una serie di reati fiscali. Secondo i giudici di merito, l’imputato avrebbe attuato un sistema fraudolento per evadere l’IVA tra il 2013 e il 2017. In particolare:

  1. Emissione di fatture per operazioni inesistenti: nella qualità di amministratore di fatto di 4 cooperative ha emesso fatture fittizie per favorire l’evasione dell’IVA a beneficio del Consorzio.
  2. Dichiarazioni fraudolente: come amministratore di diritto del Consorzio ha inserito elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni IVA dal 2013 al 2017.
  3. Omesso versamento dell’IVA: come amministratore di fatto delle cooperative non ha versato l’IVA dovuta per gli anni 2016 e 2017.

L’imputato ha impugnato la sentenza di appello affermando che le cooperative hanno realmente fornito le prestazioni fatturate e che l’IVA sulle fatture era stata regolarmente pagata.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 05168-2025, conferma la condanna dell’imputato.

Il meccanismo fraudolento

L’inchiesta ha rivelato che l’imputato aveva creato e gestito un sistema di cooperative fittizie per evadere le imposte e ridurre i costi aziendali.

I Giudici riassumono in modo preciso lo schema fraudolento come segue:

  • l’imputato, attraverso il consorzio, si è procurato appalti di servizi facendoli eseguire mediante subappalti affidati a cooperative;
  • i contratti di subappalto prevedevano corrispettivi in favore delle società cooperative appena sufficiente a consentire il pagamento di dipendenti e fornitori ma non dell’iva dovuta e nemmeno degli oneri previdenziali e assistenziali;
  • le cooperative hanno pagato salari e stipendi nonché i fornitori per quanto necessario ma hanno sistematicamente omesso di pagare l’iva e i contributi;
  • le cooperative cessavano l’attività dopo aver ricevuto richieste di pagamenti dall’agenzia delle entrate e trasferivano i dipendenti alla cooperativa che le subentrava;
  • il consorzio ha potuto detrarre l’iva recata sulle fatture rilasciate in suo favore dalle cooperative, le quali invece non hanno versato quanto da loro dovuto;
  • gli importi indicati nelle fatture emesse dalle cooperative sebbene formalmente riferiti ai chili di merce lavorata, si basavano sul monte ore delle prestazioni svolte dai lavoratori;
  • i conti correnti delle cooperative disponevano di somme appena sufficienti a pagare i dipendenti;
  • il turnover tra le società cooperative consentiva di eludere i controlli periodici effettuati dal ministero dello sviluppo economico. Ciò si realizzava il mediante l’integrale automatico trasferimento della forza lavoro, la quale conservava l’identica posizione lavorativa alle medesime condizioni;
  • il consorzio ha potuto praticare prezzi altamente competitivi e così aggiudicarsi appalti per milioni di euro. Ciò in quanto ha eseguito questi contratti mediante subappalti affidati a cooperative in relazione ai quali ha sopportato costi per importi sostanzialmente corrispondenti a quelli che sarebbero stati necessari per retribuire manodopera propria al netto di contributi previdenziali e assistenziali e fruendo di crediti iva, utilizzati per compensare e sostanzialmente azzerare i debiti per iva connessa alle fatture emesse alle ditte appaltanti;
  • Erano meri “schermi” senza autonomia reale;
  • Venivano chiuse e sostituite quando l’Agenzia delle Entrate iniziava ad avanzare richieste di pagamento.

Conclusioni della Corte di Cassazione

La sentenza della Cassazione conferma la condanna e sancisce la responsabilità dell’imputato nell’ideazione e gestione di un articolato sistema di frode fiscale.

Le società cooperative erano meri schemi formali, privi di effettiva esistenza e conseguentemente le fatture da esse emesse e utilizzate nelle dichiarazioni erano fatture per operazioni inesistenti. L’assenza di qualunque autonomia e alterità rispetto all’imputato delle cooperative è affermata sulla base di numerosi elementi di prova, documentali e testimoniali.

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che i reati di emissione di fatture false e omesso versamento dell’IVA fossero stati correttamente accertati.

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