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Consiglio di Stato: perdita della mutualità e legittimità dello scioglimento per atto d’autorità

24/08/2025

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6939 del 5 agosto 2025, si è espresso in via definitiva sul caso di una cooperativa edilizia, confermando la piena legittimità del provvedimento ministeriale di scioglimento per atto d’autorità.

La pronuncia riveste particolare rilievo poiché affronta in maniera chiara il tema della perdita della mutualità, tracciando principi destinati a incidere sulla prassi ispettiva e sugli strumenti di tutela dei soci.

I fatti

La società, attiva da decenni, era stata oggetto di una ispezione straordinaria che aveva messo in luce numerose irregolarità. Tra le principali criticità emerse figuravano: un utilizzo improprio del patrimonio sociale, pratiche di gestione che favorivano interessi estranei a quelli collettivi, nonché gravi carenze nella trasparenza amministrativa.

La perdita della mutualità

La perdita della mutualità è stata il nucleo centrale dell’istruttoria ministeriale. In luogo della prestazione di servizi e benefici mutualistici, l’ente aveva posto in essere condotte in palese contrasto con la sua missione originaria: decisioni gestionali che avvantaggiavano pochi amministratori, scarsa partecipazione assembleare, scelte patrimoniali non finalizzate al benessere collettivo. In particolare i soci fondatori avevano utilizzato lo schema della cooperativa a mutualità prevalente per svolgere attività edilizia approfittando di vari benefici previsti per le cooperative edilizie di abitazione, tra cui l’erogazione di contributi e l’assegnazione di aree per l’edilizia popolare pubblica.

Il ragionamento del Consiglio di Stato sulla perdita della mutualità

Nel motivare la propria decisione, il Consiglio di Stato ha evidenziato come lo scioglimento disposto dal Ministero non costituisce una misura discrezionale, bensì la necessaria conseguenza della perdita della mutualità. I giudici hanno sottolineato due punti di particolare importanza:

  • L’art. 2545 septiesdecies c.c., inoltre, nello stabilire che “L’autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione”, non può interpretarsi nel senso che l’autorità di vigilanza ha sempre l’onere, prima di disporre lo scioglimento, di verificare la possibilità di rimediare a irregolarità e di assegnare alla società controllata un termine per regolarizzarsi. L’irrogazione della diffida, quindi, non è un obbligo del Ministero.
  • E’ rimessa al Ministero una valutazione discrezionale in ordine alla natura del provvedimento da adottare, una volta accertata la assenza di scopo mutualistico. Scelta da intendersi come adeguata e giustificata, nel caso in cui non emergano proprio per il tipo di vizio accertato margini per ricondurre a fisiologia un modo di agire patologico.

Considerazioni finali

La sentenza chiude definitivamente la possibilità di mantenere in vita un ente mutualistico che abbia tradito la propria missione, sancendo l’obbligo per le autorità di vigilanza di intervenire e disporre il provvedimento sanzionatorio.

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