
Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
L’erogazione anticipata della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all’Assegno per il nucleo familiare.
La NASpI è una indennità mensile di disoccupazione avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione della NASpI deve presentare all’INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
La Legge di Bilancio 2026 ha modificato le modalità di erogazione della prestazione da parte dell’INPS che ora avviene in due rate:
1) la prima in misura pari al 70 per cento dell’intero importo;
2) la seconda, pari al restante 30 per cento, da corrispondere al termine della durata pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.

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