
Con il decreto del 17 ottobre 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha introdotto un insieme organico di direttive finalizzate a disciplinare le procedure di scioglimento per atto d’autorità delle società cooperative. Il provvedimento stabilisce l’obbligo di applicare istruzioni specifiche e modelli standardizzati di rendicontazione semestrale, con l’obiettivo di uniformare l’azione dei commissari liquidatori e rafforzare trasparenza ed efficienza nell’esercizio dei loro compiti.
Necessità di linee guida per i commissari
Il Ministero ha riconosciuto l’esigenza di fornire linee guida puntuali anche per le procedure di scioglimento operate d’ufficio, equiparandole, alle liquidazioni coatte amministrative. Questo intervento normativo mira a orientare il comportamento dei commissari, facilitandone l’attività e garantendo un’omogenea applicazione degli obblighi connessi alla gestione della fase liquidatoria.
Contesto normativo precedente
Già in passato il Ministero aveva emanato direttive rivolte ai commissari liquidatori impegnati nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle cooperative. Il nuovo decreto conferma tale impostazione e ne estende il campo di applicazione anche agli scioglimenti per atto d’autorità, al fine di armonizzare procedure e strumenti.
Direttive e modelli applicabili
Pertanto, alle procedure di scioglimento per atto d’autorità si applicano:
– le direttive approvate con decreto direttoriale del 1° agosto 2025, protocollo n. 161405 del 4 agosto 2025;
– i modelli di rendicontazione semestrale approvati con decreto direttoriale del 10 giugno 2025, protocollo n. 116988 del 12 giugno 2025.
Valutazione dello stato di insolvenza
Il Ministero precisa che, nell’ambito dei procedimenti di scioglimento, il commissario è tenuto a valutare l’eventuale sussistenza dello stato di insolvenza, richiedendone la declaratoria al tribunale competente. Tale valutazione riveste un ruolo determinante, poiché finalizzata al possibile esercizio di azioni revocatorie nei confronti degli ex amministratori o di commissari precedentemente revocati, sostituiti o dichiarati decaduti. Prima di procedere, il commissario deve effettuare una verifica preliminare circa la potenziale solvibilità dei soggetti coinvolti, così da evitare azioni prive di utilità per la massa sociale.
Vendita dei beni e esclusioni
Per quanto riguarda le operazioni di vendita dei beni, il Ministero chiarisce che non trova applicazione il concordato coatto previsto dall’articolo 296 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Tale esclusione deriva dalla natura peculiare e sanzionatoria dello scioglimento per atto d’autorità, che lo distingue dalle procedure concorsuali ordinarie e ne determina una disciplina specifica e non sovrapponibile.
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