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Milleproroghe 2022 e provvedimenti per gli Enti del Terzo Settore

Con il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (Decreto Milleproroghe) sono previste una serie di proroghe di termini per gli Enti del Terzo Settore in materia di cinque per mille, assemblee e devoluzione del patrimonio. Ma vediamo nel dettaglio.

MODALITA’ DI TENUTA DELLE ASSEMBLEE

Fino al 31 luglio 2022 con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le associazioni e fondazioni possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Possono altresi’ prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.

CINQUE PER MILLE

Gli ETS, per poter beneficiare del cinque per mille, si accreditano:

  • per via telematica, tramite dichiarazione espressa in sede di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
  • successivamente all’iscrizione nel RUNTS entro il 10/4, per poter beneficiare dell’accesso alla ripartizione a decorrere dallo stesso esericizio in corso.

Nella fase transitoria di iscrizione al RUNTS il Decreto Milleproroghe ha stabilito:

  1. per le ONLUS: continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille fino al 31 dicembre 2022 anche se ancora non hanno provveduto all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
  2. per le ODV e le APS , coinvolte nel processo di trasmigrazione dai registri regionali al RUNTS e che non siano già regolarmente accreditate al cinque per mille nell’esercizio 2021, possono accreditarsi al cinque per mille nell’esercizio 2022 entro il 31 ottobre 2022.

Sull’argomento si veda anche l’articolo “Cinque per mille: tutte le regole per accreditamento ed erogazione del contributo“

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO DELLE SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO

Il Codice del terzo settore  (art. 43) prevede che “le SOMS già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice, che nei successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all’articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886 n. 3818, il proprio patrimonio”.

Il termine è stato posticipato al 31 dicembre 2022.

Sull’argomento si veda anche l’articolo “Società mutuo soccorso: trasformazione e devoluzione del patrimonio“.

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