La legge 29 dicembre 2025, n. 198, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile, introduce importanti disposizioni finalizzate al rafforzamento delle politiche attive del lavoro e alla tutela dei lavoratori più fragili.
Gli interventi normativi si concentrano principalmente su due elementi:
- l’articolo 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità;
- l’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, relativo alle convenzioni finalizzate all’inserimento lavorativo.
Vediamo le novità per le cooperative sociali e le imprese sociali.
L’aumento della quota di copertura nelle convenzioni ex articolo 12-bis
La prima modifica di rilievo riguarda l’innalzamento significativo della percentuale di copertura prevista dall’articolo 12-bis, comma 2, della legge n. 68/1999.
I datori di lavoro privati tenuti per legge all’obbligo di assunzione di una percentuale di lavoratori con disabilità, possono stipulare apposite convenzioni finalizzate all’assunzione da parte di cooperative sociali e imprese sociali di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali si impegnano ad affidare commesse di lavoro.
La quota di persone fragili che possono essere impegnate in commesse di lavoro affidate alle cooperative e imprese sociali passa dal 10% al 60%, con un utilizzo delle convenzioni come strumento ordinario – e non più residuale – per l’assolvimento degli obblighi occupazionali.
Si tratta di un intervento che rafforza la funzione sociale delle commesse di lavoro affidate a soggetti specializzati nell’inserimento lavorativo, aumentando l’impatto concreto delle politiche di inclusione.
Il distacco del personale nelle commesse di lavoro
Di particolare interesse è l’integrazione dell’articolo 12-bis, comma 3, lettera d), che introduce espressamente la possibilità di distacco temporaneo dei lavoratori coinvolti nelle commesse di lavoro.
Il legislatore chiarisce che:
- il distacco deve essere esplicitamente previsto nella convenzione;
- trovano applicazione le regole generali di cui all’articolo 30 del d.lgs. n. 276/2003;
- l’interesse del soggetto distaccante si considera automaticamente sussistente per effetto della convenzione stessa.
Questa previsione fornisce una base giuridica solida per soluzioni organizzative flessibili, particolarmente utili nei percorsi di inserimento lavorativo protetto.
L’ampliamento dei soggetti ammessi alle convenzioni
Un ulteriore elemento di forte innovazione è l’estensione dei soggetti che possono essere coinvolti nelle convenzioni. Accanto alle cooperative sociali e alle imprese sociali, vengono ora espressamente inclusi:
- gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, del d.lgs. n. 117/2017;
- le società benefit, disciplinate dalla legge n. 208/2015.
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