Non solo le cooperative sociali e i loro consorzi, ma anche le imprese sociali in forma societaria possono beneficiare dell’aliquota IVA al 5% per i servizi erogati.
Così ha stabilito l’art. 4 del D.lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.
Al numero 1 della tabella A, parte II-bis, allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «cooperative sociali e loro consorzi», infatti, sono state inserite le seguenti: «e dalle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile»
L’art. 1 della Tabella A, parte II bis, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce l’aliquota IVA al 5% per le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma.
Le prestazioni devono essere rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi e dalle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile.
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N. |
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI |
BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI |
| n. 18 | le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l’acquisto trovi applicazione l’esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo; |
anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo |
| n. 19 | le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore, escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V del codice civile, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali | |
| n. 20 | le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore, escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V del codice civile, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1 | |
| n. 21 | le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie; | |
| n. 27 ter | le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, |
CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IVA AGEVOLATA
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA al 5% occorre quindi considerare quanto segue:
- le prestazioni devono rientrare esclusivamente tra quelle indicate nei punti 18, 19, 20, 21 e 27 ter dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972;
- le prestazioni devono essere erogate solo nei confronti dei soggetti elencati.
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