
L’articolo 15, comma 3 del Codice del Terzo Settore riconosce agli associati il diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto. Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 5003 del 27.03.2026, ha fornito alcuni chiarimenti.
Il diritto di esame come pilastro della democrazia associativa
Il diritto di consultare i libri sociali garantisce agli associati informazione, controllo e partecipazione all’operato degli organi sociali, in linea con i principi della legge delega n. 106/2016.
Questo diritto, tuttavia, non è illimitato. Come in ogni organizzazione democratica, anche il suo esercizio deve conformarsi ai principi di correttezza e buona fede. Sarebbe contraria a tali canoni, ad esempio, la condotta di un associato che avanzi richieste di accesso generiche o indeterminate, tali da compromettere il regolare funzionamento dell’ente.
Le imprese sociali e il diritto dei soci
Le imprese sociali possono costituirsi con le forme previste per tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro quinto del codice civile.
A esse si applica, in primo luogo, l’art. 15 del CTS; inoltre, la disciplina varia in funzione della forma giuridica adottata. Nel caso di una società a responsabilità limitata, il diritto dei soci di ispezionare i libri sociali è riconosciuto dall’art. 2476 c.c.; nel caso di una società per azioni, lo stesso diritto trova fondamento nell’art. 2422 c.c.
I limiti legittimi: riservatezza e casi particolari
Lo statuto può prevedere limitazioni all’accesso, purché queste siano giustificate da ragioni oggettive. Il Ministero individua alcune ipotesi concrete:
- Tutela della privacy: un associato può sapere se una determinata persona è iscritta all’ente, ma non ha diritto ad accedere ai suoi dati personali (residenza, caratteristiche individuali) estranei alla qualità di socio.
- Sussidi assistenziali riservati: se l’organo amministrativo eroga contributi per cure mediche, le informazioni sanitarie dei beneficiari possono essere sottratte alla consultazione generale.
- Indagini con profili penali: il verbale di un organo di controllo che contenga elementi trasmessi all’autorità giudiziaria può essere legittimamente non accessibile agli associati.
Le organizzazioni multilivello o di maggiori dimensione
Per gli ETS strutturati su più livelli o anche quelli di maggiore dimensione, il Ministero ammette che lo statuto possa prevedere che i singoli associati non accedano direttamente ai libri degli organi di vertice, ma lo facciano attraverso rappresentanze o delegazioni. In ogni caso, le modalità adottate devono essere idonee a garantire l’esercizio effettivo del diritto, senza legittimare situazioni di opacità irragionevole.
Il limite invalicabile: il divieto totale è illegittimo
Non è mai ammissibile una clausola statutaria che escluda in modo totale e assoluto l’accesso ai libri sociali di uno o più organi. Una simile previsione si pone in contrasto diretto con la norma e con la sua ratio.
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