
Con la Circolare n. 1 del 19 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i propri chiarimenti in materia di disciplina fiscale applicabile alle imprese sociali.
Cosa sono le imprese sociali
Possono acquisire tale qualifica tutti gli enti privati — inclusi quelli costituiti nelle forme societarie di cui al libro V del codice civile — che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La caratteristica distintiva dell’impresa sociale non risiede nella forma giuridica adottata, bensì nell’oggetto e nelle modalità di svolgimento dell’attività.
Il vincolo di non distribuzione degli utili per le imprese sociali
Caratteristica fondamentale dell’impresa sociale è il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione. Gli eventuali proventi conseguiti devono essere destinati allo svolgimento delle attività statutarie o all’incremento del patrimonio dell’ente.
In deroga a tale principio generale, il D.lgs. n. 112/2017 ammette, per le sole imprese sociali costituite in forma societaria (libro V del codice civile), la possibilità di distribuire una quota inferiore al 50% degli utili annuali, dedotte le perdite pregresse, a titolo di dividendi ai soci, in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo, oppure di destinarli ad erogazioni gratuite in favore di altri enti del Terzo settore per la promozione di specifici progetti di utilità sociale. Analogamente, è consentito il rimborso al socio del capitale effettivamente versato, eventualmente rivalutato nei limiti delle variazioni dell’indice ISTAT.
Natura commerciale delle imprese sociali ai fini IRES
Le imprese sociali hanno in ogni caso natura commerciale e sono inquadrabili tra i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR. Ne consegue l’applicazione della presunzione di commercialità di cui all’art. 81 del TUIR: il reddito complessivo, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa.
Le agevolazioni fiscali ai fini IRES: le riserve indivisibili
L’art. 18 del D.lgs. n. 112/2017 prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle somme destinate:
- al versamento del contributo per l’attività ispettiva previsto dall’art. 15 del CIS;
- ad apposite riserve indivisibili destinate allo svolgimento dell’attività statutaria.
La non imponibilità dell’utile accantonato a riserva permane anche qualora tale riserva venga successivamente utilizzata per ripianare perdite di esercizio, a condizione che l’ente non distribuisca utili fino alla ricostituzione integrale della riserva stessa. Non è ammessa, neppure mediante deliberazione dell’assemblea straordinaria, la riduzione della riserva in misura corrispondente.
L’eliminazione dell’effetto “imposta su imposta”
Un ulteriore beneficio riconosciuto alle imprese sociali riguarda l’eliminazione del cosiddetto effetto “imposta su imposta”. In base all’art. 18, comma 2, del D.lgs. n. 112/2017, non concorrono a formare il reddito imponibile le imposte sui redditi riferibili alle variazioni fiscali nette in aumento effettuate ai sensi dell’art. 83 del TUIR, a condizione che la relativa applicazione determini un utile o un maggior utile da destinare a incremento del patrimonio.
In sede di dichiarazione dei redditi, l’ente opera pertanto una variazione in diminuzione proporzionale alla percentuale di esenzione da IRES — pari al 100% in caso di totale accantonamento a riserva dell’utile conseguito. Tale variazione in diminuzione non può essere operata sulla quota di IRES riferibile:
- ai dividendi eventualmente distribuiti;
- sulle riserve divisibili costituite;
- sull’aumento gratuito di capitale sociale.
L’eliminazione dell’effetto “imposta su imposta” non può inoltre essere effettuata qualora l’esercizio si chiuda in perdita prima dell’IRES, in pareggio, o in perdita dopo l’accantonamento IRES.
La deducibilità del versamento ai fondi mutualistici
Sono deducibili dall’IRES anche i versamenti pari al 3% degli utili netti annuali destinati ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali. Tale disposizione è tuttavia subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 18, comma 9, del CIS, in quanto qualificabile come aiuto di Stato soggetto a preventiva notifica.
Le disposizioni inapplicabili all’impresa sociale
L’art. 18, comma 7, del CIS esclude espressamente l’applicazione della disciplina:
- delle società di comodo (art. 30 della legge n. 724 del 1994);
- degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) (art. 9-bis del D.L. n. 50 del 2017).
Decorrenza delle agevolazioni fiscali
L’art. 18, comma 9, del D.lgs. n. 112/2017 stabilisce che le misure fiscali ivi contenute si applicano alle imprese sociali a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Per le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’applicazione delle nuove disposizioni è pertanto possibile a partire dal 1° gennaio 2026.
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle novità cooperative e sulle imprese sociali, iscriviti alla newsletter.
Se vuoi una consulenza sulle cooperative, contatta lo Studio a
Lascia un commento