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Cooperative sociali e IRES: perchè l’esenzione non è automatica

26/01/2026

Con l’Ordinanza n. 1283 del 21 gennaio 2026 la Corte di Cassazione, affronta il tema delle condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali per le cooperative sociali. In particolare dell’esenzione dall’IRES, e il perimetro dei poteri del giudice nella qualificazione giuridica dei fatti. La pronuncia trae origine da una complessa vicenda accertativa relativa a una cooperativa sociale, oggetto di recuperi ai fini IRES, IVA e IRAP.

Il contenzioso fiscale e la questione dell’esenzione

A seguito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato plurimi rilievi, tra cui l’indeducibilità di costi e il mancato rispetto delle condizioni per l’accesso al regime agevolativo. Nei giudizi di merito, parte delle riprese venivano annullate, ma la Commissione Tributaria Regionale negava l’esenzione IRES, ritenendo non dimostrati i presupposti previsti dalla normativa di settore, in particolare quelli di cui al DPR n. 601/1977 e alla legge n. 904/1977.

La cooperativa sosteneva che, caduta la contestazione relativa a operazioni inesistenti, l’esenzione dovesse ritenersi automaticamente riconosciuta in quanto cooperativa sociale qualificabile come ONLUS. La tesi non è stata accolta.

Il giudizio di legittimità

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, chiarendo che l’esenzione fiscale non discende in via automatica dalla natura di cooperativa sociale, ma richiede la puntuale dimostrazione del rispetto delle condizioni normative. In particolare, la CTR aveva fondato il diniego su elementi diversi rispetto a quelli inizialmente valorizzati dall’Amministrazione finanziaria, quali la mancata costituzione di riserve indivisibili e l’assenza della prova relativa al rapporto tra costo del lavoro dei soci e costi complessivi.

Il principio di diritto

Di particolare rilievo è il principio di diritto enunciato dalla Corte: il giudice dell’appello può individuare il corretto fondamento giuridico della pretesa o della difesa anche richiamando una normativa diversa da quella invocata dalle parti, purché non modifichi la domanda né introduca eccezioni in senso stretto. Si ribadisce così il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti, nel rispetto del contraddittorio.

L’ordinanza conferma un orientamento rigoroso in materia di agevolazioni fiscali per le cooperative sociali: il regime di favore non è presunto, ma subordinato a precisi requisiti sostanziali e probatori.

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