
Nel settembre 2025 è stata presentata un’interrogazione parlamentare alla Commissione VI (Finanze) della Camera dei Deputati, avente ad oggetto il regime di detrazione IVA applicabile alle cooperative sociali beneficiarie dei contributi finanziati nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI).
Gli onorevoli interroganti hanno sollevato dubbi in merito al diritto di queste cooperative di detrarre l’IVA sugli acquisti di beni e servizi utilizzati per l’attuazione dei progetti finanziati. La questione nasce dal fatto che le somme ricevute a titolo di contributo non costituiscono corrispettivi imponibili, ma semplici erogazioni fuori campo IVA. Da qui il dubbio: la detrazione dell’imposta può comunque essere esercitata?
Il caso delle cooperative sociali nei progetti FAMI
Le cooperative sociali impegnate nei progetti FAMI hanno ricevuto contestazioni in sede di accertamento. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto indetraibile l’IVA sugli acquisti utilizzati per realizzare attività finanziate con contributi non soggetti a imposta. L’argomento era che il diritto alla detrazione esiste solo se i beni e i servizi acquistati sono direttamente impiegati per effettuare operazioni imponibili. In mancanza di tali operazioni a valle – poiché le somme FAMI non generano fatturazione IVA – la detrazione, secondo questa interpretazione restrittiva, non avrebbe potuto essere esercitata.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla detrazione IVA
Il tema del trattamento IVA delle erogazioni pubbliche era già stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 34/E del 2013. In quel documento si specificava che occorre distinguere, caso per caso, se le somme erogate da enti pubblici rappresentino:
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corrispettivi per prestazioni di servizi, soggetti a IVA, quando vi è un rapporto sinallagmatico tra le parti; oppure
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contributi o mere movimentazioni di denaro, escluse dal campo di applicazione IVA, quando manca tale rapporto.
Inoltre, nella risposta ad interpello n. 375/2021 l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto mere movimentazioni di denaro le somme percepite dalla cooperativa sociale nell’ambito del progetto FAMI (vedi Cooperative sociali: trattamento IVA delle somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione)
La soluzione operativa indicata dal Governo
Nella risposta all’interrogazione, il Governo ha ribadito il principio generale sancito dall’articolo 168 della Direttiva 2006/112/CE e dall’articolo 19 del DPR 633/1972: il soggetto passivo ha diritto di detrarre l’IVA nella misura in cui i beni e i servizi acquistati siano impiegati per operazioni soggette a imposta. La percezione di contributi pubblici non incide quindi, di per sé, sul diritto alla detrazione.
In concreto, le cooperative sociali possono detrarre l’IVA sugli acquisti relativi a beni e servizi se collegati ad attività imponibili. Diversamente, laddove i beni siano destinati a operazioni escluse o esenti, la detrazione non spetta. Il Governo ha tuttavia sottolineato che eventuali squilibri tra contributi erogati e costi sostenuti non possono essere corretti forzando le regole dell’IVA, ma solo attraverso specifici interventi normativi.
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