La Legge annuale sulle PMI n. 34 del 11 marzo 2026 ha introdotto la figura delle centrali consortili quali enti mutualistici di sistema.
Ma vediamo nel dettaglio.
Le centrali consortili sono riconosciuti come “enti mutualistici di sistema” e avranno funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni di microimprese e piccole e medie imprese (MPMI).
La norma precisa che le MPMI devono essere già riunite in consorzi di filiera.
Si tratta, quindi, di una struttura aggregativa di consorzi i cui soci sono microimprese e piccole e medie imprese.
Definizione di MPMI
Occorre innanzitutto precisare le caratteristiche delle MPMI:
| Totale attivo | Ricavi netti | Numero medio dipendenti | |
|---|---|---|---|
| Microimpresa | ≤ 450.000 € | ≤ 900.000 € | ≤ 10 |
| Piccola impresa | ≤ 5.000.000 € | ≤ 10.000.000 € | ≤ 50 |
| Media impresa | ≤ 25.000.000 € | ≤ 50.000.000 € | ≤ 250 |
Scopo delle Centrali consortili e loro riconoscimento
Le Centrali hanno quale scopo l’accrescimento della capacità innovativa e competitiva sul mercato delle imprese.
La forma giuridica è quella della società consortile per azioni (art. 2615 ter c.c.).
Il Ministero delle imprese e del made in Italy riconosceranno le centrali, fino ad un massimo di cinque, con proprio Decreto sulla base di una istanza presentata dagli interessati.
Le caratteristiche delle Centrali sono:
- ciascuna deve associare almeno cinque consorzi collocati in almeno tre regioni;
- ciascun consorzio aderente alla centrale deve associare almeno dieci consorziati;
- deve essere costituito un fondo patrimoniale mutualistico alimentato dai contributi degli associati e da eventuali contribuzioni esterne;
- vi è un limite alla divisione dei dividendi in misura superiore dell’interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
- è vietato distribuire le riserve durante la vita sociale ai soci;
- è prevista la devoluzione, in caso di scioglimento della centrale, dell’intero patrimonio sociale, dedotti solo il capitale sociale e i dividendi maturati, a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.
Vigilanza sulle Centrali consortili
Le Centrali consortili saranno vigilate dal Ministero delle imprese e del made in Italy per accertarne le finalità mutualistiche.
Promozione delle Centrali consortili
Entro 12 mesi il Governo deve adottare uno o più decreti per stabilirne il funzionamento e la vigilanza sulla base dei seguenti criteri:
- meccanismi di promozione dell’offerta di lavoro anche per il mantenimento dei livelli occupazionali dei soci;
- formazione delle maestranze e monitoraggio dei rischi per la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- sinergie di filiera, codatorialità e distacco dei lavoratori
- sviluppo di un nuovo modello di aggregazione con coordinamento delle normative, con particolare riferimento al D.lgs. n. 220/2002.
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