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Bancarotta documentale fraudolenta e posizione di garanzia dell’amministratore

E’ colpevole di bancarotta fraudolenta documentale il legale rappresentante di una cooperativa in liquidazione coatta amministrativa che non consegna i libri e le scritture contabili al commissario.Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13063 del 12.02.2021.

IL CASO

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello ha dichiarato l’amministratore di una cooperativa in liquidazione coatta amministrativa e dichiarata insolvente, colpevole di bancarotta fraudolenta documentale.

L’amministratore, infatti, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, sottraeva o distruggeva i libri e le scritture contabili.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, contestando l’erronea qualificazione del fatto, da inquadrarsi invece nello schema della bancarotta semplice,

La società cooperativa non operava più dal dicembre 2002, posta in liquidazione coatta amministrativa nel 2013, sulla base di debiti esclusivamente nei confronti dell’Erario.

Altresì, la documentazione contabile era stata sequestrata, prima dell’intervento del commissario liquidatore, dalla Guardia di finanza, in occasione di due accessi.

D’altro canto, il comandante della compagnia dei carabinieri, che svolse le indagini, ha riferito in dibattimento della avvenuta restituzione della predetta documentazione.

Tuttavia, non ha saputo indicare di quale si trattasse, non avendo partecipato alle operazioni di verifica della G.d.F.

LA SENTENZA

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammssibile.

Il ricorso, infatti, è finalizzato a una diversa, quanto inammissibile, ricostruzione in fatto.

Inoltre, risulta reiterativo di motivi già proposti dinanzi al giudice dell’appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi.

La Corte di appello ha compiutamente focalizzato il dovere gravante sull’amministratore di regolarmente tenere i libri contabili societari.

L’amministratore ricopre posizione di garanzia assunta con la carica.

Ciò sulla correlata circostanza obiettiva della mancata consegna degli stessi al Commissario liquidatore, che si è trovato, quindi, nella impossibilità di ricostruire la situazione contabile e patrimoniale della società.

In presenza della posizione di garanzia e dell’onere di tenuta e conservazione delle scritture, la Difesa deve dimostrare che il mancato rinvenimento delle scritture è dipeso da cause non imputabili all’amministratore.

Per la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall’art. 216, comma primo, n. 2, I. fall., l’elemento psicologico deve essere individuato nel dolo generico.

Il dolo generico è costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali della cooperativa.

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