
È stato depositato alla Camera il Disegno di legge A.C. 2577, recante la “Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici”.
Il provvedimento mira a rinnovare in profondità la disciplina dei controlli e della vigilanza sulle società cooperative e sugli enti con finalità mutualistiche.
Una volta approvata la legge delega dal Parlamento, il Governo dovrà emanare i decreti legislativi attuativi che tradurranno in norme operative i criteri e gli indirizzi contenuti nella riforma.
Vediamo nel dettaglio le novità che le proposte del Governo.
CONSULENZA E FORMAZIONE
Il Governo deve ampliare il ruolo di consulenza e assistenza nei confronti delle cooperative previsto dal d.lgs. 220/2002, includendo anche il monitoraggio della gestione delle cooperative (assetti organizzativi, amministrativi e contabili).
Tale attività dovrà riguardare anche la rendicontazione di sostenibilità sociale e il rispetto dei principi democratici interni.
Inoltre, una parte del fondo proveniente dalle contribuzioni obbligatorie dovrà essere destinata a formazione e qualificazione di cooperatori, amministratori, dirigenti e dipendenti, per favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura cooperativa.
ALBO NAZIONALE
Si prevede la riforma dell’Albo delle società cooperative, che verrà rinominato «Albo nazionale delle società cooperative e degli enti con finalità mutualistiche».
L’iscrizione dovrà avvenire in un unico registro pubblico nazionale, gratuito e digitale, e verrà soppresso l’albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, accorpandolo nel nuovo sistema.
PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI COMPORTAMENTI ELUSIVI
Si dovranno introdurre strumenti di prevenzione contro comportamenti elusivi o omissivi relativi all’obbligo di devoluzione del patrimonio mutualistico, in particolare nelle operazioni straordinarie (fusioni, trasformazioni, ecc.).
La riforma dovrà anche stabilire regole chiare per i casi in cui la devoluzione debba avvenire a più fondi mutualistici, quando l’ente ha versato contributi a diversi fondi negli ultimi dieci anni prima che sorga l’obbligo di devoluzione.
CONTROLLI SULLE ASSOCIAZIONI
Il Governo deve definire meglio le attività di vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, garantendo:
- democraticità, autonomia e indipendenza dalle organizzazioni politiche o sindacali;
- un sistema di controlli adeguato e proporzionato;
- presenza diffusa sul territorio e in più settori.
Inoltre:
- la vigilanza sulle associazioni riconosciute e sui fondi mutualistici deve essere periodica ed effettiva;
- vanno regolati i casi di doppia o multipla adesione delle cooperative, stabilendo le competenze delle associazioni e calcolando per “quota parte” gli enti aderenti a più organizzazioni.
SANZIONI PER I REVISORI DELLE COOPERATIVE
Occorre disciplinare in modo chiaro il procedimento sanzionatorio per i revisori cooperativi, rispettando il contraddittorio e graduando le sanzioni (sospensione o revoca).
- Le sanzioni si applicano per violazioni manifeste, omissioni di vigilanza o travisamenti evidenti dei fatti.
- Il procedimento deve valutare le conseguenze effettive della condotta del revisore su provvedimenti come lo scioglimento o la liquidazione giudiziale.
- Va prevista la restituzione del contributo biennale da parte dell’associazione in caso di errori del revisore.
- Si stabiliscono i casi in cui un’associazione perde o sospende il diritto di proporre i commissari liquidatori.
ALBO UNICO DEI REVISORI
Istituire un albo unico nazionale dei revisori cooperativi abilitati, comprendente:
- i revisori già abilitati;
- una sezione speciale per professionisti (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro) selezionati tramite bando pubblico e corso abilitante che potranno effettuare le ispezioni nei territori in cui non sono sufficienti i revisori incaricati della vigilanza mutualistica sulle cooperative non aderenti.
Le ispezioni straordinarie restano di competenza esclusiva di funzionari del Ministero o di altre amministrazioni convenzionate
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI
Rendere più razionale e proporzionato il sistema dei provvedimenti previsti dal d.lgs. 220/2002, art. 12:
- sopprimere la maggiorazione delle sanzioni;
- permettere la nomina di esperti che affianchino l’organo amministrativo come supporto tecnico, su proposta del revisore o richiesta dell’ente, previo parere dell’associazione.
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