
L’INPS, con il messaggio n. 1215 del 07.04.2026, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’anticipazione della NAsPI per sottoscrivere quote di capitale in una cooperativa.
Se si è percettori di NASpI e si sta valutando l’adesione a una cooperativa di lavoro, è possibile richiedere la liquidazione anticipata dell’indennità di disoccupazione per sottoscrivere una quota del capitale sociale nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Si tratta di uno strumento pensato proprio per chi desidera trasformare un periodo di disoccupazione in un’opportunità di imprenditorialità mutualistica.
È importante sapere che, grazie alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’importo ricevuto in anticipo non è soggetto a tassazione IRPEF, a condizione che venga interamente destinato al capitale sociale della cooperativa prescelta.
Come Viene Erogato l’Importo dal 2026
A partire dal 1° gennaio 2026, in seguito alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, l’importo non viene più corrisposto in un’unica soluzione. Chi presenta domanda riceverà il proprio incentivo in due momenti distinti:
- Prima rata (70%): accreditata direttamente al momento dell’approvazione della domanda, così da poter procedere tempestivamente con la sottoscrizione della quota sociale.
- Seconda rata (30%): corrisposta alla scadenza del periodo teorico della NASpI, e comunque entro sei mesi dalla presentazione della domanda.
Quando Si Ha Diritto alla Seconda Rata
Per ricevere il restante 30%, al momento dell’erogazione è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:
- non si sia avviato un nuovo rapporto di lavoro subordinato presso un datore di lavoro diverso dalla cooperativa di cui si è diventati soci;
- non si sia titolari di pensione diretta (è consentito, invece, essere titolari di assegno ordinario di invalidità, con alcune precisazioni).
Si sottolinea che lavorare come dipendente all’interno della stessa cooperativa per cui si è sottoscritta la quota non pregiudica in alcun modo il diritto alla seconda rata.
La somma ricevuta come anticipazione della NASpI, se destinata al capitale sociale della cooperativa, è esente da IRPEF. Non viene tassata come reddito.
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