Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 01801 del 06.03.2026, ha fornito interessanti chiarimenti in merito alle tariffe che possono essere applicate dalle Aziende sanitarie alle cooperative sociali che gestiscono Residenze sanitarie assistenziali (RSA).
Il caso
Con la sentenza n. 1801/2026, la Sezione Terza del Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto da una cooperativa sociale che gestisce una RSA per anziani, confermando la pronuncia del TAR Toscana n. 1139/2023.
La controversia ha riguardato la legittimità di una clausola contrattuale inserita dall’Azienda sanitaria nello schema di accordo per la gestione della struttura, secondo cui sia la tariffa sanitaria sia la quota sociale della retta giornaliera dovevano intendersi comprensive di IVA.
Il ricorso della cooperativa gestore della RSA
La cooperativa sosteneva che nessuna norma statale o regionale attribuisce alla pubblica amministrazione il potere di differenziare la tariffa in base al regime fiscale del gestore.
La clausola contestata sarebbe nulla perché incide sulla materia fiscale, di competenza esclusiva statale.
Tale clausola realizzerebbe una discriminazione a danno delle cooperative sociali, stabilendo una base imponibile inferiore di circa il 5% rispetto ad altri gestori, vanificando una norma premiale nazionale ispirata al principio solidaristico
La previsione di una tariffa comprensiva di IVA andrebbe ad eliminare il beneficio dell’aliquota agevolata al 5% prevista per le cooperative sociali, con conseguente violazione del principio di parità di trattamento e dell’art. 3 della Costituzione.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Collegio ha ritenuto infondate tutte le censure, confermando che stabilire una tariffa onnicomprensiva di IVA costituisce una scelta nell’ambito della programmazione sanitaria e del contenimento della spesa pubblica.
Le tariffe rappresentano il valore massimo che l’ente pubblico si impegna a corrispondere per l’acquisto delle prestazioni sociosanitarie e sono per loro natura inclusive di ogni onere fiscale, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime IVA del soggetto erogatore.
Tale impostazione, già consolidata nella giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. III, nn. 4969/2023 e 10992/2023), risponde all’esigenza costituzionalmente tutelata di garantire l’accesso ai servizi socio-assistenziali alla più ampia platea possibile di cittadini.
Il regime IVA delle cooperative sociali
Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’aliquota ridotta al 5% applicabile alle cooperative sociali costituisce in realtà un regime di favore rispetto all’esenzione IVA prevista per le prestazioni socio-sanitarie in generale.
I soggetti esenti, infatti, non possono detrarre l’IVA sugli acquisti, la quale diventa un costo economico effettivo.
Le cooperative sociali, invece, pur applicando l’aliquota del 5%, beneficiano della detraibilità. Ne consegue che la tariffa onnicomprensiva non determina un trattamento discriminatorio a danno delle cooperative sociali, ma semplicemente riflette le differenze già presenti nell’ordinamento fiscale.
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