Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 4027 del 12.03.2026, ha fornito interessanti chiarimenti in merito alla possibilità per le fabbricerie di costituire un ramo impresa sociale o, in alternativa, un ramo ente del Terzo settore (ETS).
Il quadro normativo delle fabbricerie
Le fabbricerie trovano la loro disciplina originaria nella normativa concordataria, in particolare negli articoli 15 e 16 della legge n. 848 del 1929. Esse sono enti che amministrano i beni delle chiese e provvedono alla manutenzione degli edifici ecclesiastici, senza interferire con le attività di culto.
La disciplina è stata successivamente confermata dalla legge n. 222 del 1985 e dal regolamento di esecuzione di cui al DPR n. 33 del 1987, che ne definisce anche il modello organizzativo e contabile.
La governance delle fabbricerie è caratterizzata da una composizione mista dell’organo di governo, i cui membri sono nominati in parte dall’autorità ecclesiastica e in parte dall’autorità statale.
L’estensione della disciplina dell’impresa sociale alle fabbricerie
La normativa più recente ha previsto l’estensione alle fabbricerie delle disposizioni che consentono agli enti religiosi civilmente riconosciuti di costituire un ramo soggetto alla disciplina dell’impresa sociale e destinato allo svolgimento di attività di interesse generale (art. 1, comma 3, D.lgs. n. 112/2017). Il Ministero precisa che tale scelta resta facoltativa.
Il Ministero ha, quindi, chiarito quanto segue:
1) Attività di interesse generale e ambito operativo del ramo
Le attività che possono essere imputate al ramo devono rientrare tra quelle di interesse generale; ambito principale è quello relativo agli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
Rimangono invece escluse dal perimetro dell’impresa sociale le attività direttamente riconducibili alla religione e al culto, che continuano ad essere disciplinate dalla normativa concordataria.
2) Governance del ramo impresa sociale
L’organo amministrativo del ramo non può essere distinto da quello della fabbriceria. Il ramo impresa sociale è amministrato dallo stesso organo di governo dell’ente.
La presenza di membri nominati dall’autorità pubblica non determina tuttavia una situazione di controllo pubblico ai sensi della normativa del Terzo settore, in quanto i poteri prefettizi di vigilanza risultano analoghi a quelli previsti per altri enti dotati di personalità giuridica.
3) Il patrimonio destinato e la segregazione patrimoniale
La costituzione del ramo impresa sociale comporta l’individuazione di un patrimonio destinato allo svolgimento delle relative attività.
Pertanto, i creditori delle attività svolte nell’ambito dell’impresa sociale possono soddisfarsi esclusivamente sul patrimonio destinato, senza possibilità di aggredire il restante patrimonio della fabbriceria.
Una parte delle rendite deve essere destinata al sostegno delle spese di ufficiatura e culto (articolo 37, comma 2, D.P.R. n. 33/1987).
4) Regole economiche e prevalenza delle attività di interesse generale
I ricavi derivanti dalle attività di interesse generale devono essere prevalenti, superando il 70 per cento dei ricavi complessivi.
Tra i componenti economici rilevanti rientrano:
- i proventi derivanti dalla gestione dei complessi monumentali;
- i ricavi da bigliettazione o servizi culturali;
- i costi sostenuti per interventi di manutenzione e restauro;
- i costi del personale e della gestione delle attività.
5) Regole contabili e determinazione del reddito
Qualora il ramo eserciti l’attività in forma imprenditoriale, trovano applicazione le ordinarie regole contabili previste per gli enti commerciali.
In particolare:
- il bilancio deve essere redatto secondo le regole civilistiche previste per le imprese sociali;
- si applica il principio di competenza economica;
- deve essere assicurata la correlazione tra componenti positivi e negativi di reddito.
Le spese relative a più esercizi sono deducibili mediante imputazione per quote nei diversi esercizi di competenza; sono invece estranee alla determinazione del reddito del ramo le spese relative alle attività di culto.
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