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Registro del commissario liquidatore dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi

31/01/2023

Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ha stabilito che al commissario liquidatore si applica l’art. 136 CCII ovvero la norma sulla tenuta del registro. Quindi anche il Commissario deve istituire un registro elettronico? Vediamo quali indicazioni ha fornito il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

LE ISTRUZIONI DEL MINISTERO

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy indica ai Commissari di predisporre tempestivamente il registro, vidimato presso la C.C.I.A.A. competente per territorio, nel quale annotare giorno per giorno le operazioni relative alla Sua amministrazione.

Ciò significa che il Commissario non deve predisporre il registro in formato elettronico.

Tale interpretazione scaturisce dal combinato disposto degli artt. 302 e 136 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, nonché ai sensi dell’art. 294 dello stesso Decreto, con l’art. 1, comma 7, della L. 17 luglio 1975 n. 400 e l’art. 10 della L. 23 luglio 2009 n. 99,

La liquidazione coatta amministrativa, infatti, è regolata dalle disposizioni del Codice della Crisi, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente. Nel caso del Registro, la Legge n. 400/1975 stabilisce che esso debba essere vidimato dalla camera di commercio competente per territorio.

LA VIDIMAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

La vidimazione del registro del commissario liquidatore deve essere effettuata dalla camera di commercio del luogo ove ha sede la cooperativa sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; non è possibile effettuare la vidimazione da un notaio.

Il costo della vidimazione è il seguente:

  • € 16,00 per imposta di bollo (escluse le cooperative sociali)
  • € 10,00 per diritti di segreteria.

Non è chiaro, a livello normativo, se sia necessario versare anche la tassa di concessione governativa.

Le camere di commercio non hanno, sul punto, un univoco orientamento; la maggior parte non richiede il versamento della suindicata tassa, con l’eccezione di una minoranza (es. Camera di Commercio di Roma).

Per ulteriori approfondimenti “La Liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative. Guida per i commissari liquidatori“
Se vuoi essere sempre aggiornato sulla liquidazione coatta amministrativa delle cooperative, iscriviti alla newsletter.

Commenti

  1. MARIA GIUSEPPINA BELLANOVA dice

    06/05/2025 alle 16:22

    Buon pomeriggio, che tipo di registro si usa ?

    Rispondi

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