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Principio OIC28 e contabilizzazione dei ristorni

L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il 09 giugno 2022 un emendamento al Principio contabile OIC28 in materia di contabilizzazione dei ristorni.

I RISTORNI

I ristorni sono attribuiti ai soci proporzionalmente all’entità del rapporto mutualistico sviluppato con la cooperativa.

L’atto costitutivo deve indicare i criteri con i quali distribuire il ristorno tra i soci, tenendo conto della qualità e della quantità dello scambio mutualistico.

Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche (art. 2545 sexies c.c.).

METODO DI CALCOLO DEI RISTORNI

Sono due i metodi con cui possono essere determinato il ristorno per i soci:

  1. imputazione diretta nel conto economico, in quanto i ristorni rappresentano un elemento di costo;
  2. impiego di utili, ovvero distribuzione dell’utile dopo le imposte.

Fino ad oggi le cooperative, in assenza di una specifica previsione normativa, hanno contabilizzato il ristorno secondo due modalità diverse.

IL PRINCIPIO OIC28

Se il ristorno è imputato direttamente come costo all’interno del conto economico, esso è contabilizzato nell’ambito dell’esercizio in cui avviene lo scambio mutualistico.

In questo caso, secondo il principio OIC28, la cooperativa ha assunto un debito a titolo di ristorno nei confronti dei soci; pertanto,  la società ha assunto una obbligazione per la ripartizione dei ristorni alla data di chiusura dell’esercizio. La contropartita del debito deve essere imputata a conto economico o come rettifica di ricavo o come costo in base alla sua natura.

Se, invece, la cooperativa ha deciso la attribuzione del ristorno quale quota di utile, alla data di chiusura dell’esercizio la cooperativa non ha ancora maturato alcuna obbligazione.

In tal caso, quindi, il ristorno deve essere contabilizzato nell’esercizio in cui l’assemblea dei soci delibera l’attribuzione, al pari di una distribuzione di un utile.

Gli emendamenti all’OIC 28 si applicano ai primi bilanci a partire dal 1° gennaio 2023 o da una data successiva.

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