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NASpI e sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa

L’INPS, con la Circolare n. 178 del 26.11.2021, ha riassunto le modalità di esenzione ai fini fiscali delle somme liquidate in forma anticipata dell’indennità NASpI per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa.

LA NORMATIVA

L’articolo 8, comma 1, del D.lgs 4 marzo 2015, n. 22, prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della prestazione spettante e non ancora erogata.

Ciò per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione lavorativa da parte del socio.

In tal caso, l’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della prestazione NASpI si considera non imponibile ai fini IRPEF.

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 155130 del 17 giugno 2021, ha stabilito i criteri e le modalità di attuazione della richiamata disposizione normativa.

LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Ai fini del riconoscimento dell’esenzione, il lavoratore deve allegare alla domanda:

  1. attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio;
  2. iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative unitamente all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;
  3. stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata;
  4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione, stabilito dall’articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

In assenza di tutta la richiamata documentazione, il richiedente  non potrà beneficiare dell’esenzione ai fini fiscali delle somme percepite a titolo di anticipazione NASpI.

Al riguardo, si precisa che la domanda di anticipazione NASpI verrà comunque istruita.

Tuttavia, qualora sia accolta, le somme erogate saranno regolarmente soggette alla tassazione prevista per l’anticipazione NASpI in un’unica soluzione.

Nel caso in cui l’assicurato che ha percepito la NASpI in forma anticipata per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una società cooperativa instauri – prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpI – un rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro diverso dalla cooperativa di cui ha sottoscritto una quota, questi è tenuto alla restituzione dell’intera somma percepita a titolo di anticipazione NASpI.

Sull’argomento si legga Esenzione IRPEF per la NASpI utilizzata per entrare in cooperativa

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