
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato, con sentenza n. 24/2025 del 31.01.2025, ha deciso su tre ricorsi presentati da un consorzio di logistica contro l’Agenzia delle Entrate.
Al centro della vicenda vi è la qualificazione dei contratti intercorsi tra le parti: si trattava di veri appalti di servizi, oppure di somministrazione illecita di manodopera, dissimulata sotto forma di contratto d’appalto?
Il caso
I ricorsi impugnavano avvisi di accertamento contestando imposte dovute (IRES, IRAP e IVA), per presunta partecipazione a un meccanismo di frode IVA, attraverso contratti di appalto nel settore della logistica ritenuti non genuini.
Il consorzio, committente formale dei servizi di facchinaggio, aveva affidato l’esecuzione di tali servizi a cooperative associate. L’Agenzia ha contestato la natura simulata degli appalti, ritenendoli in realtà mere prestazioni di manodopera.
La questione giuridica: validità degli appalti di logistica e deducibilità dei costi
Il consorzio sosteneva la piena legittimità degli appalti, richiamando la propria struttura patrimoniale, la regolarità contributiva, l’utilizzo di cooperative iscritte negli appositi registri, e l’asserita interferenza della società committente (cliente finale) nell’organizzazione del lavoro.
La decisione del Tribunale: prevale l’elemento sostanziale
La Corte Tributaria ha rigettato tutti i ricorsi, confermando integralmente la posizione dell’Agenzia delle Entrate. La motivazione si fonda su una valutazione sostanzialistica dei rapporti contrattuali.
Secondo i giudici emerge con chiarezza che gli appalti di logistica erano fittizi. Il personale delle cooperative era, nei fatti, eterodiretto dalla società committente e non vi era alcuna autonomia imprenditoriale da parte degli appaltatori.
Elementi di fittizietà dei Rapporti tra Consorzio, Cooperative e Committente
I Giudici hanno delineato gli elementi fittizi degli appalti sulla base della seguente ricostruzione:
| Assenza di autonomia imprenditoriale delle cooperative |
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| Ingerenza del committente sull’organizzazione del lavoro |
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| Clausole contrattuali incompatibili con un appalto genuino |
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| Documentazione fiscale carente o generica da parte del Consorzio e delle cooperative |
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Grazie alla stipulazione di contratti di appalto fittizi, è stato possibile applicare l’IVA a prestazioni che in realtà configuravano una somministrazione irregolare di manodopera. L’IVA così esposta in fattura è stata detratta dal committente e incassata dal consorzio e dalle cooperative. In pratica, l’evasione dell’IVA ha consentito di finanziare l’attività delle società esecutrici operanti sottocosto, permettendo al committente finale di ridurre artificiosamente il costo della manodopera.
Le conseguenze tributarie: costi indeducibili e IVA non detraibile
La Corte ha dichiarato:
- Indeducibilità dei costi per IRES e IRAP, in quanto derivanti da contratti nulli e documentati con fatture relative ad operazioni inesistenti;
- Indetraibilità dell’IVA, trattandosi di un’imposta non dovuta e riconducibile a frodi IVA perpetrate dalle cooperative affidatarie;
- Legittimità della ricostruzione induttiva del reddito ai sensi dell’art. 39, comma 2, DPR 600/73, sulla base della redditività media di settore.
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