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Logistica: appalto non genuino tra consorzio e cooperative e frode IVA

25/05/2025

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato, con sentenza n. 24/2025 del 31.01.2025, ha deciso su tre ricorsi presentati da un consorzio di logistica contro l’Agenzia delle Entrate.

Al centro della vicenda vi è la qualificazione dei contratti intercorsi tra le parti: si trattava di veri appalti di servizi, oppure di somministrazione illecita di manodopera, dissimulata sotto forma di contratto d’appalto?

Il caso

I ricorsi impugnavano avvisi di accertamento contestando imposte dovute (IRES, IRAP e IVA), per presunta partecipazione a un meccanismo di frode IVA, attraverso contratti di appalto nel settore della logistica ritenuti non genuini.

Il consorzio, committente formale dei servizi di facchinaggio, aveva affidato l’esecuzione di tali servizi a cooperative associate. L’Agenzia ha contestato la natura simulata degli appalti, ritenendoli in realtà mere prestazioni di manodopera.

La questione giuridica: validità degli appalti di logistica e deducibilità dei costi

Il consorzio sosteneva la piena legittimità degli appalti, richiamando la propria struttura patrimoniale, la regolarità contributiva, l’utilizzo di cooperative iscritte negli appositi registri, e l’asserita interferenza della società committente (cliente finale) nell’organizzazione del lavoro.

La decisione del Tribunale: prevale l’elemento sostanziale

La Corte Tributaria ha rigettato tutti i ricorsi, confermando integralmente la posizione dell’Agenzia delle Entrate. La motivazione si fonda su una valutazione sostanzialistica dei rapporti contrattuali.

Secondo i giudici emerge con chiarezza che gli appalti di logistica erano fittizi. Il personale delle cooperative era, nei fatti, eterodiretto dalla società committente e non vi era alcuna autonomia imprenditoriale da parte degli appaltatori.

Elementi di fittizietà dei Rapporti tra Consorzio, Cooperative e Committente

I Giudici hanno delineato gli elementi fittizi degli appalti sulla base della seguente ricostruzione:

Assenza di autonomia imprenditoriale delle cooperative
  • Nessun bene strumentale proprio, né capitale investito o mezzi finanziari autonomi
  • Operatività in perdita sistematica
Ingerenza del committente sull’organizzazione del lavoro
  • Direzione tecnica svolta dal committente (cliente finale)
  • Ordini impartiti ai preposti delle cooperative
  • il committente decideva il numero di lavoratori da impiegare
Clausole contrattuali incompatibili con un appalto genuino
  • Potere del committente di allontanare i lavoratori
  • Nomina del preposto da parte del committente
  • Compenso determinato unilateralmente dal committente
Documentazione fiscale carente o generica da parte del Consorzio e delle cooperative
  • Fatture prive di dettagli su luogo, servizio, cliente
  • Mancanza di contratti scritti completi
  • Assenza di documentazione extracontabile a supporto

Grazie alla stipulazione di contratti di appalto fittizi, è stato possibile applicare l’IVA a prestazioni che in realtà configuravano una somministrazione irregolare di manodopera. L’IVA così esposta in fattura è stata detratta dal committente e incassata dal consorzio e dalle cooperative. In pratica, l’evasione dell’IVA ha consentito di finanziare l’attività delle società esecutrici operanti sottocosto, permettendo al committente finale di ridurre artificiosamente il costo della manodopera.

Le conseguenze tributarie: costi indeducibili e IVA non detraibile

La Corte ha dichiarato:

  • Indeducibilità dei costi per IRES e IRAP, in quanto derivanti da contratti nulli e documentati con fatture relative ad operazioni inesistenti;
  • Indetraibilità dell’IVA, trattandosi di un’imposta non dovuta e riconducibile a frodi IVA perpetrate dalle cooperative affidatarie;
  • Legittimità della ricostruzione induttiva del reddito ai sensi dell’art. 39, comma 2, DPR 600/73, sulla base della redditività media di settore.

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