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Liquidazione coatta amministrativa e note variazione IVA

Con il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 è consentito per il creditore emettere note di variazione in diminuzione all’avvio della liquidazione coatta amministrativa di una cooperativa e non più al termine.  Il Decreto Sostegni bis ha, infatti, introdotto il nuovo comma 3 bis all’art. 26 del Decreto IVA, stabilendo il trattamento in caso di procedure concorsuali.

LA NORMATIVA

In caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25 del Decreto IVA.

Per le liquidazioni coatte amministrative, quindi, la data a decorrere dalla quale è possibile emettere la nota è quella del Decreto che dispone, per l’appunto, la liquidazione.

Il documento di variazione dovrebbe essere emesso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di avvio della procedura di liquidazione.

Inoltre, la cooperativa assoggettata a liquidazione coatta amministrativa non è tenuta a registrare la variazione nel registro delle fatture o dei corrispettivi.

ESEMPIO

Il creditore Beta vanta un credito di € 150.000,00 nei confronti della cooperativa Alfa posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del 17.07.2021.

Il creditore può:

  • emettere nota di credito, recuperando l’intera imposta nel 2021. La detrazione avviene nella liquidazione periodica.
  • emettere la nota nel 2022 (entro aprile). In tal caso è consentito il recupero dell’IVA in relazione all’anno di emissione del documento. L‘imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento (Ag. Entrate, Risposta interpello n. 119/2021)

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