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Liquidazione coatta amministrativa e distrazione di automezzi da parte del legale rappresentante

01/03/2022

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34038 del 18.06.2021 è intervenuta in merito alla distrazione di beni mobili registrati da parte del legale rappresentante di una cooperativa in liquidazione coatta amministrativa.

IL CASO

La Corte d’appello aveva condannato il legale rappresentante di una cooperativa, posta in liquidazione coatta amministrativa per bancarotta fraudolenta distrattiva.

Non aveva, infatti, consegnato al commissario liquidatore quattro autocarri. L’imputato si difende affermando che il primo giudice non aveva tenuto in conto l’elenco, consegnato ai commissari liquidatori. Tale elenco conteneva l’indicazione di tutti gli autocarri di proprietà della cooperativa e la loro esatta ubicazione nonché il nominativo del soggetto che li deteneva.

L’imputato riproduce l’elenco nel ricorso. Segnala altresì, per ciascuno degli autocarri che si contestano come oggetto di distrazione, che essi non sono mai stati ritirati dai luoghi nei quali sì trovavano in ragione di una scelta economica del commissario liquidatore.

LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Cassazione ha affermato che, secondo quanto indicato dalla Corte d’Apello, gli automezzi non sono stati sicuramente rinvenuti né tantomeno consegnati dall’imputato al commissario liquidatore. Anzi, il legale rappresentante era irrintracciabile in quel periodo in cui si è proceduto all’inventario dei beni della società all’epoca in liquidazione coatta amministrativa.

In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della loro destinazione.

Tale ragionamento, indicato in numerose sentenze della Suprema Corte, sebbene riferito alla curatela fallimentare, si applica anche nel caso della liquidazione coatta amministrativa.

Ciò poiché la responsabilità dell’imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l’obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell’impresa, giustificano l’apparente inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato.

Pertanto, non può valere a superare l’apparente inversione dell’onere della prova della distrazione di beni mobili a carico del fallito l’indicazione generica della loro ubicazione che non ne consenta l’esatta individuazione.

Il giudice, invece, deve tenere conto dell’affermazione dell’imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all’avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l’individuazione della effettiva destinazione.

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