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Liquidazione coatta amministrativa delle cooperative e credito Ires

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2608 del 04.02.2021, emessa a Sezioni Unite, è intervenuta in merito alle modalità di cessione di un credito ires da parte del commissario liquidatore di una cooperativa posta in liquidazione coatta amministrativa.

IL CASO

Banca Ifis, chiese il rimborso del credito a  titolo di ires, maturato in relazione al periodo d’imposta 19 giugno 1987/30 novembre 2007 dalla CONS.A.P.RI. -Consorzio Agricolo Produttori Riso soc.coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa.

Le parti avevano stipulato un contratto nel 2010, benché la procedura di liquidazione coatta amministrativa si fosse chiusa con decreto del 28 gennaio 2008 e la società fosse stata cancellata dal registro delle imprese il successivo 18 aprile.

L’Agenzia delle Entrate rifiuta il pagamento del credito acquistato quando ormai il commissario liquidatore non poteva più cederlo, perché cessato dalla carica, in esito alla chiusura della procedura.

Si tratta di un credito scaturito dalle ritenute d’acconto sugli interessi attivi, maturati in favore della procedura sulle somme depositate sui conti correnti bancari (ex art. 26 del d.P.R. n. 600/73).

LE PROBLEMATICHE CONNESSE

Innanzitutto, i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di operare le ritenute d’acconto sugli interessi derivanti da conti correnti e da depositi bancari e postali, anche quando l’impresa a favore della quale sono corrisposti sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, in virtù del principio di eguaglianza tributaria.

Di norma, però, il credito da eccedenza è accertato soltanto alla fine della liquidazione.

Qualora vi sia un residuo attivo imponibile, dall’imposta che risulterà dovuta si devono scomputare gli
acconti prelevati dal sostituto nel corso della procedura e versati all’erario.

Mentre, il diritto al rimborso totale o parziale delle somme è destinato a manifestarsi nell’ipotesi in cui, in base ai risultati del conto di gestione e del bilancio finale, non siano dovute imposte sui redditi d’impresa o siano dovute imposte per un ammontare inferiore a quello delle ritenute d’acconto.

Nella liquidazione coatta amministrativa la tassazione non opera in relazione ai risultati economici della gestione di ciascun periodo d’imposta, ma con riguardo a una grandezza patrimoniale.

Ovvero quella data data, appunto, dalla differenza tra il residuo attivo risultante al termine della procedura e il patrimonio netto all’inizio di essa (Cass. 28 maggio 2020, n. 10108), che si riferisce a un periodo d’imposta
unico.

Quindi, non c’è quindi la possibilità per il commissario liquidatore di applicare l’art. 80 del d.P.R. n. 917/86, perché, non sussistendo i presupposti per la compensazione, non si può computare in diminuzione in un periodo d’imposta successivo l’eccedenza che sia stata accertata.

LA SOLUZIONE DELLA CORTE

Il credito Ires poteva essere oggetto di cessione nel corso della procedura.

L’art. 106 L.F., infatti, stabilisce che “il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione”.

Quindi, non si dubita che il liquidatore nella procedura di I.c.a. possa cedere un credito tributario futuro.

Ai fini della cessione, non rileva che il credito sia esposto in una dichiarazione, la quale non ha natura negoziale o comunque dispositiva, ma è esternazione di scienza o di giudizio.

Quel che importa è che esso scaturisca da uno specifico rapporto tributario e che in quanto tale sia qualificabile come credito futuro.

Quando è stato ceduto, il credito non si poteva dire certo.

Il credito è divenuto certo e attuale, tuttavia, al termine di quelle operazioni, che hanno individuato la materia imponibile. Il che è avvenuto, quindi, durante la pendenza della procedura di I.c.a.

L’art. 213 I.fall. stabilisce che la procedura cessa, comportando la cancellazione della società, soltanto in esito all’approvazione del bilancio finale di liquidazione, del conto di gestione e dell’ultimo riparto ai creditori.

IL PRINCIPIO DI DIRITTO

La Corte, quindi, ha enunciato il seguente principio di diritto:
“In tema di circolazione dei crediti delle procedure concorsuali:

  • se il credito ires da eccedenza d’imposta versata a titolo di ritenuta d’acconto nasce in esito e per l’effetto del compimento delle attività di liquidazione;
  • e quindi la dichiarazione concernente il maxiperiodo concorsuale comporta soltanto la rilevazione di un credito già sorto;

allora è valida ed efficace tra cedente e cessionario la cessione di quel credito operata dal commissario liquidatore di una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa antecedentemente alla cessazione della procedura.

Ciò sebbene tale cessione non sia rispondente ai requisiti formali stabiliti dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Laddove il contratto stipulato dopo la cessazione della procedura, che risponda a quei requisiti, si traduce in una riproduzione contrattuale.

Essa, quindi, costituisce un adempimento dovuto, funzionale a consentire al cessionario di far valere nei confronti del fisco il credito che gli è stato ceduto”.

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Comments

  1. Luigi Marsoni says

    28/01/2022 at 16:11

    Molto utile per comprendere un meccanismo oltremodo complesso ( ad esempio nell’ipotesi di cessione del credito con sconto in fattura relativamente al beneficio fiscale 110% – superbonus

    Rispondi

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