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L’insolvenza nelle liquidazioni coatte amministrative anche con debiti inferiori a 30.000 €

L’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di una società in liquidazione coatta amministrativa non può essere comparato con la dichiarazione di fallimento. Così si è pronunciata la Corte costituzionale, con la sentenza n. 93/22 del 24.03.2022.

IL CASO

Il Tribunale di Udine, chiamato a decidere circa la dichiarazione dello stato di insolvenza di una cooperativa, ha rimesso dinnanzi alla Corte costituzionale la questione.

La cooperativa aveva una massa debitoria accertata inferiore ai limiti indicati dall’art. 15 Legge Fallimentare ovvero € 30.000. Secondo il tribunale, quindi, si ritiene esistente una disparità di trattamento rispetto alle imprese assoggettate al fallimento.

IL GIUDIZIO DELLA CORTE

Secondo la Corte costituzionale non risultano fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 202 Legge fallimentare sollevate in relazione all’art. 3 e 45 della Costituzione.

Innanzitutto, la rilevanza costituzionale della cooperazione trova la sua ragion d’essere nella funzione sociale da essa svolta. L’organizzazione cooperativistica svolge, pertanto, una funzione diversa rispetto alle altre forme di organizzazione produttiva.

Il modello cooperativistico infatti ha una vocazione peculiare, quale strumento elettivo di integrazione sociale.

Anche nella fase patologica della crisi la cooperativa, anche se esercente un’attività commerciale, non è assimilabile ad una società lucrativa, ma conserva rispetto ad essa profili di specificità.

Ciò si manifesta nella circostanza che essa resta soggetta a liquidazione coatta amministrativa anche in conseguenza di uno scioglimento operato dell’autorità di vigilanza.

L’assoggettabilità della cooperativa esercente attività commerciale alla procedura di liquidazione coatta amministrativa è indice sicuro della persistente rilevanza pubblicistica del tipo societario.

La liquidazione coatta amministrativa è connotata per gli interessi pubblici che tutela e che la differenza no sotto molteplici aspetti dal fallimento.

Le soglie fissate dagli articoli 1 e 15 della legge fallimentare concernono la dichiarazione di fallimento e non possono essere comparate con l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza

Le cooperative, inoltre, godono di agevolazioni normative, anche di carattere fiscale, e sono assoggettate ad un sistema di vigilanza amministrativa. Pertanto, risultano giustificate verifiche più incisive nella fase della crisi di impresa per garantire un utilizzo non distorto delle misure di favore.

La tutela rafforzata del ceto creditorio e dell’ordine pubblico economico si riconduce agli opportuni controlli raccomandati dall’art. 45 della Costituzione. Si tratta di un non irragionevole bilanciamento legislativo tra mezzi di promozione e istanze di vigilanza.

In conclusione, quindi, può essere accertato giudizialmente lo stato di insolvenza delle cooperative, anche se la massa debitoria risulta inferiore ai 30.000 €.

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