Con la sentenza n. 116 del 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 220/2002, nella parte in cui prevede lo scioglimento per atto d’autorità degli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza.
Secondo la Corte, il provvedimento adeguato in questi casi non è lo scioglimento automatico, ma la nomina di un commissario governativo, ai sensi dell’art. 2545-sexiesdecies del Codice civile. Tale commissario può essere anche un componente dell’organo di controllo societario o lo stesso legale rappresentante, con il compito di sostituire gli organi amministrativi dell’ente solo per il compimento di specifici adempimenti.
Il caso
La questione è stata sollevata dal Consiglio di Stato, con ordinanza del 4 settembre 2024 che ha rimesso alla Corte dubbi di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 3, 45 e 117, primo comma, della Costituzione (vedi “Scioglimento per atto dell’Autorità delle Cooperative: profili di legittimità costituzionale“)
La previsione normativa che impone lo scioglimento per atto d’autorità delle cooperative che si sottraggono alla vigilanza, con conseguente devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici introduce, secondo il Consiglio di Stato, un automatismo sanzionatorio, che non lascia spazio a una valutazione discrezionale dell’amministrazione e risulta sproporzionata rispetto alla finalità perseguita.
La valutazione della Corte in merito allo scioglimento conseguente alla sottrazione alla vigilanza
La Corte Costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità della norma, compie un’analisi sistematica del ruolo delle cooperative nell’ordinamento, evidenziando come la funzione sociale delle cooperative sia tutelata direttamente dalla Costituzione (art. 45), in quanto espressione di democrazia economica e mutualità.
Il valore della cooperazione, secondo la Corte, risiede nella capacità di coniugare l’attività economica con una finalità sociale, orientata alla promozione del lavoro e al perseguimento del bene comune. Questo mandato costituzionale, secondo i giudici, conserva una piena attualità e richiede che la legislazione statale adotti misure idonee a favorire realmente l’incremento del movimento cooperativo.
Una crisi del modello cooperativo?
I giudici, tuttavia, rilevano una crisi del modello cooperativo, oggi meno attrattivo rispetto al passato. A questa crisi ha contribuito un’evoluzione legislativa che ha da un lato indebolito i vantaggi fiscali storicamente riconosciuti alle cooperative, e dall’altro ha introdotto misure di contrasto alla nascita di false cooperative (ad esempio, l’abolizione dell’amministratore unico).
Queste modifiche, seppur mirate a tutelare la legalità, hanno finito per rendere meno competitivo il modello cooperativo rispetto a nuove forme imprenditoriali, come le S.r.l. semplificate o le società benefit, che si presentano sul mercato come alternative più snelle o più attraenti.
Cosa accade ora?
La sentenza n. 116/2025 non si limita a correggere un vizio di legittimità costituzionale. Per evitare il vuoto normativo propone la soluzione della gestione commissariale nei casi in cui la cooperativa si sottragga alla vigilanza. La sentenza, inoltre, rappresenta un forte richiamo al legislatore affinché la normativa torni a promuovere con convinzione il modello cooperativo, valorizzando la sua natura solidale e mutualistica, in linea con l’articolo 45 della Costituzione.
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