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Cooperative: stato di crisi e minimale contributivo

13/06/2022

Le cooperative possono quantificare l’obbligazione contributiva per il periodo di durata del piano di crisi aziendale sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori. Così ha precisato l’INPS, con il messaggio n. 2350 del 08 giugno 2022.

IL REGOLAMENTO INTERNO DEL SOCIO LAVORATORE

Il regolamento interno delle società cooperative, redatto ai sensi della Legge n. 142/2001, deve contenere “l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali”.

Inoltre, il regolamento può prevedere “forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in
proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie”, fatto salvo “il rispetto del solo trattamento economico minimo”.

La legge n. 142/2001, infine, indica che, ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa, si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative.

IL PIANO DI CRISI AZIENDALE

Le cooperative possono deliberare “piano di crisi aziendale” che deve contenere elementi adeguati e sufficienti tali da esplicitare:

  • l’effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge;
  • la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi;
  • uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l’applicabilità ai soci lavoratori degli interventi in esame.

IL MINIMALE CONTRIBUTIVO

La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (art. 1, D.L. n. 338/1998).

Il combinato disposto di cui agli articoli 4 e 6 della legge n. 142/2001 introduce in via sistematica una specifica ipotesi di “deroga” alla disciplina del minimale contributivo.

Pertanto, esclusivamente per il periodo di durata del piano di crisi aziendale deliberato ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 142/2001, è consentito il superamento della generale disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989.

Quindi, i contributi devono essere calcolati sull’imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo giornaliero.

Alla luce delle indicazioni fornite, i funzionari dell’INPS dovranno verificare che:

  1. il piano di crisi aziendale deliberato ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 142/2001 rispetti i requisiti previsti dalla legge;
  2. l’imponibile previdenziale preso a riferimento non sia inferiore al minimale contributivo giornaliero di cui all’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989.

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