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Cooperative sociali: qualificazione dei soci volontari e differenze con i soci cooperatori

10/04/2023

Con la nota prot. n. 104669 del 03.04.2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) è intervenuto in merito ai soci volontari e alle differenze con i soci cooperatori nell’ambito delle cooperative sociali.

La nota è rivolta ai revisori che effettuano ispezioni alle cooperative ai sensi del D.lgs. n. 220/2002.

In particolare, il MIMIT evidenzia che dalle risultanze dell’attività ispettiva eseguita sulle cooperative sociali è emerso che non sempre è correttamente osservata la distinzione esistente tra la figura del socio volontario e quella del socio cooperatore.

Il Ministero ha ritenuto non corretta la situazione rilevata in alcune società cooperative, il cui Consiglio di Amministrazione è costituito in via esclusiva o maggioritaria da soci volontari.

LA DISCIPLINA

L’art. 2542 c.c. dispone che “La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche”.

I soci cooperatori delle cooperative sociali sono coloro che coloro che, prestando l’attività professionale o lavorativa, acquistando o fornendo beni o servizi dalla, o alla, cooperativa, concorrono fattivamente al raggiungimento del cd “vantaggio mutualistico”, che si produce direttamente nella loro sfera giuridico-economica. In particolare, i soci cooperatori delle cooperative sociali, sia di tipo a) che di tipo b), sono i soci lavoratori.

Esclusivamente per le società cooperative sociali, la legge 8 novembre 1991, n. 381, ha introdotto la figura del socio volontario.

Il socio volontario è colui che concorre, animato da spirito solidaristico, al perseguimento dello scopo sociale ovvero l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini.

Ai soci volontari è applicata una specifica disciplina:

  • essi prestano la propria attività gratuitamente e sono iscritti in un’apposita sezione del libro dei soci;
  • il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci;
  • ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • ai soci volontari può essere corrisposto loro soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
    le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali e le loro prestazioni non concorrono alla determinazione dei costi di servizio.

CONCLUSIONI DEL MIMIT

Il Ministero conclude che i soci volontari non possono essere considerati al pari dei soci cooperatori.

Essi, pertanto, non possono costituire la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo.

Cionondimeno i soci volontari, che prestano gratuitamente la loro opera di lavoro in favore della cooperativa al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima, possono essere nominati consiglieri in numero tale da non violare il precetto contenuto dal comma 3 dell’art. 2542.

RACCOMANDAZIONI PER I REVISORI

Il MIMIT impartisce ai revisori le seguenti direttive:

  1. il regolamento del socio lavoratore (L. n. 142/2001) regola esclusivamente i rapporti tra la società e i soci lavoratori e non si applica ai soci volontari.
  2. non si può ricorrere ai soci volontari per sostituire gli operatori professionali
  3. in caso di utilizzazione dei soci volontari non in misura complementare, ma per sostituire le prestazioni che sarebbero da eseguire da parte dei soci lavoratori, si impone un approfondimento di indagine teso all’esclusione dell’esistenza di forme di etero gestione dell’ente.

Se il revisore rileva che l’organo amministrativo non è composto per la maggioranza da soci cooperatori, gli amministratori vanno diffidati a convocare, senza indugio, l’assemblea che proceda a nominare un nuovo consiglio in cui siano rispettati i requisiti di legge.

Nel caso in cui lo statuto della cooperativa parifichi soci volontari e soci cooperatori, con l’eventuale possibilità che i primi possano costituire la maggioranza dell’organo amministrativo, non si ritiene necessario irrogare la diffida alla modifica dello statuto, quanto piuttosto una raccomandazione all’organo gestorio (verbalizzandolo nella sezione dedicata nel verbale “Eventuali suggerimenti e consigli”), di procedere alla prima occasione utile a modificare lo statuto e rettificare le previsioni in contrasto col dettato normativo.

Per un ulteriore aggiornamento sulla questione dei soci volontari, si legga l’ultimo intervento del Ministero “Soci Volontari nelle cooperative sociali: chiarimenti del Ministero“.

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