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Cooperative edilizie iscritte all’Albo: definizione di mutualità

Il D.L. n. 01 marzo 2022 n. 17 ha fornito una definizione delle cooperative edilizie di abitazione, iscritte nell’Albo delle Cooperative edilizie di cui alla Legge n. 59/1992.

L’ALBO DELLE COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE

Le cooperative edilizie di abitazione possono iscriversi presso l’albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che intendano ottenere contributi pubblici devono documentare l’iscrizione all’albo.

DEFINIZIONE DI COOPERATIVA EDILIZIA DI ABITAZIONE

Secondo il D.L. n. 17/2022, si considerano cooperative edilizie di abitazione:

  • le cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile;
  • che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l’assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento ovvero in locazione;
  • che svolgono, in via accessoria o strumentale, attività o servizi, anche di interesse collettivo, secondo i principi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonché di soggetti terzi;
  • tali servizi o attività accessorie devono essere connessi direttamente all’oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all’attività caratteristica delle cooperative di abitazione.

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO

All’albo possono essere iscritte le società cooperative edilizie di abitazione aventi le seguenti caratteristiche:

  1. devono essere costituite da non meno di diciotto soci
  2. devono essere disciplinate dai principi di mutualità
  3. si devono trovare in una delle seguenti condizioni: a) siano stati costituiti con il conferimento da parte di ciascun socio di quote o di azioni per un valore non inferiore a 258 euro; b) abbiano iniziato o realizzato un programma di edilizia residenziale; c) siano proprietari di abitazioni assegnate in godimento o in locazione o abbiano assegnato in proprietà gli alloggi ai propri soci.

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