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Come e quando si deposita il bilancio di esercizio delle ONLUS

Come e quando deve essere effettuato il deposito del bilancio di esercizio delle ONLUS? A questi quesiti ha risposto il Ministero del Lavoro con la nota prot. n. 5941 del 05.04.2022.

Innanzitutto, è opportuno chiarire che i nuovi schemi di bilancio per gli ETS non commerciali, previsti dal Decreto n. 39/2020, si applicano a partire dal bilancio dell’esercizio 2021.

Inoltre, secondo l’art. 48 del Codice del Terzo settore i rendiconto e i bilanci devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Ministero del Lavoro, poi, ha chiarito che con la nota n. 19740 del 29.12.2021 l’applicabilità immediata dei modelli di bilancio anche alle ONLUS.

Ricordiamo, infatti, che le ONLUS, possono iscriversi al RUNTS dal 28.03.2022 al 31 marzo del periodo d’imposta successivo al rilascio della prevista autorizzazione della Commissione europea.

CASISTICA RELATIVA AL DEPOSITO DEL BILANCIO

Il Ministero del Lavoro ha indicato le modalità di deposito del bilancio di esercizio delle ONLUS.

In particolare, si possono evidenziare i seguenti casi:

  1. Se la ONLUS si iscrive al RUNTS nel 2022
  • il Bilancio al 31.12.2021 deve essere depositato entro il 30.06.2022 se l’ente si è iscritto al RUNTS entro tale data;
  • il Bilancio al 31.12.2021 deve essere depositato entro 90 giorni dall’iscrizione dell’ente al RUNTS dopo il 30.06.2022. Non è necessario il deposito, se l’ente ha già allegato il bilancio alla domanda di iscrizione al RUNTS.
  1. Se la ONLUS si iscrive al RUNTS nel 2023
  • il Bilancio al 31.12.2022 deve essere depositato entro il 30.06.2023 se l’ente si è iscritto al RUNTS entro tale data;
  • il Bilancio al 31.12.2022 deve essere depositato entro 90 giorni dall’iscrizione dell’ente al RUNTS dopo il 30.06.2023. Non è necessario il deposito, se l’ente ha già allegato il bilancio alla domanda di iscrizione al RUNTS.

Sull’argomento leggi anche “Modelli di bilancio per gli Enti del Terzo settore applicabili alle ONLUS“.

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