Scadenza Bando
09/02/2025
Categoria
Cos’è
1. Le presenti disposizioni si riferiscono ai danni da calamità al settore agricolo.
2. Nel rispetto delle norme sopra citate, per quanto riguarda:
a) gli indennizzi a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore agricolo primario o nella trasformazione di prodotti agricoli e nella loro commercializzazione, si applica l’art. 37 dall’Allegato 1 del Reg. (UE) 2022/2472 in materia di aiuti di Stato;
b) gli indennizzi a favore delle piccole e medie imprese che svolgono attività agricole connesse, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, si applica il regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti de minimis;
c) gli indennizzi a favore di quei soggetti, privi di scopo di lucro, che perseguono un interesse collettivo e/o di pubblica utilità e favoriscono una pluralità di proprietari del fondo, non identificati in una particolare categoria economica, non si configurano come Aiuto di Stato.
Criteri di ammissibilità, costi ammissibili e calcolo del danno
Sono ammissibili solo i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale e possono riguardare:
a) per le imprese agricole agricole singole e loro società: la perdita di reddito dovuta alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione nonché i danni a beni materiali,
b) per le imprese agricole agricole singole e loro società: i danni materiali relativamente alle attività connesse ai sensi dell’art. 2135 del codice civile;
c) per i consorzi: i danni materiali .
Per le modalità di calcolo della perdita di reddito e dei danni materiali si rinvia al punto 3 della delibera 1909/2024.
Per attestare i danni relativi alla perdita di reddito o ad attivi materiali, di cui ai precedenti paragrafi, è richiesta una perizia di stima giurata sottoscritta da un professionista abilitato (corredata da foto qualora disponibili).
Rientra tra i costi ammissibili anche quello relativo alla perizia di stima giurata relativa al danno subito a seguito della calamità.
Cumulo e limiti di spesa
1. Per le imprese agricole singole e associate il limite minimo di spesa ammissibile a risarcimento è fissato in euro 1.000,00 e il limite massimo di spesa ammissibile a risarcimento è fissato in euro 100.000,00;
2. per i consorzi , il limite minimo di spesa ammissibile a risarcimento è fissato in euro 5.000,00 e il limite massimo di spesa ammissibile a risarcimento è fissato in euro 200.000,00;
3. Gli indennizzi previsti dai presenti criteri non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse da altre amministrazioni o da enti pubblici per i medesimi beni e per le medesime finalità.
Misura dell’intervento pubblico
1. La percentuale di contributo è prevista nel 75% della spesa ammissibile, ridotta al 65% nel caso in cui il bene, la produzione agricola o i mezzi di produzione, o l’infrastruttura irrigua, non siano assicurati.
2. Nel caso in cui le iniziative oggetto di danno, per le quali viene richiesto l’indennizzo, siano assicurate, è necessario procedere alla detrazione dei pagamenti nell’ambito delle polizze assicurative. Il calcolo sarà effettuato in sede di istruttoria della domanda iniziale sottraendo dalla spesa ammissibile l’importo dell’indennizzo riconosciuto e attestato dalla compagnia assicuratrice. Sull’importo risultante sarà calcolato il 75%.
Gli aiuti saranno concessi in conto capitale in un’unica soluzione.
A chi si rivolge
Soggetti richiedenti
Possono beneficiare dell’aiuto previsto dal presente provvedimento i soggetti di seguito elencati individuati ai sensi dell’articolo 72, comma 4, lettera a), della L.p 9/2011:
1. imprese agricole singole come individuate dalla normativa statale e provinciale vigente;
2. società costituite per la conduzione di imprese agricole;
3. Consorzi di bonifica riconosciuti dalla normativa vigente in materia;
4. Consorzi di miglioramento fondiario di I e II grado riconosciuti dalla normativa vigente in materia.
Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti
1. Alla data di presentazione della domanda di aiuto ogni richiedente ha l’obbligo di costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR n. 503/99 ss.mm. e ii. Il fascicolo aziendale è l’insieme delle informazioni dichiarate dall’azienda, controllate e verificate e accertate in modo univoco attraverso il SIGC.
2. Potranno accedere al beneficio dell’indennizzo previsto dal presente provvedimento:
a) i proprietari, i titolari di diritto reale di godimento registrato o i titolari di idoneo titolo d’uso debitamente registrato, delle particelle fondiarie o edificiali oggetto di danneggiamento;
b) i consorzi, relativamente alle particelle in loro disponibilità che ricadono all’interno del perimetro di pertinenza del Consorzio medesimo ovvero all’esterno del perimetro qualora funzionali alle attività di miglioramento fondiario svolte dai consorzi.
3. Possono accedere agli aiuti previsti i richiedenti definiti al precedente punto 2.1 “Soggetti richiedenti” della delibera 1909/2024, che hanno una sede operativa in Provincia di Trento, relativamente a danni subiti su superfici e/o manufatti situati nella Provincia di Trento, come indicato nella delimitazione di cui alla sopra citata deliberazione della Giunta provinciale n. 1209 del 2 agosto 2024.
Chi può fare domanda
Per inserire la domanda è necessario:
– dotarsi di firma digitale;
– chi inserisce la domanda (il richiedente o il consulente incaricato) deve accreditarsi al portale, come specificato a questa pagina web
La domanda deve essere firmata digitalmente dal soggetto titolato alla sottoscrizione del documento, pena l’irricevibilità della stessa.
Per eventuale assistenza per l’accesso e abilitazione al portale è possibile contattare la mail .
Copertura geografica
Accedere al servizio
1.La domanda dovrà essere presentata online mediante l’accesso al sistema informativo agricolo provinciale SRTrento all’indirizzo https://srt.infotn.it, raggiungibile anche dal portale https://a4g.provincia.tn.it/, dal 9 dicembre 2024 al 9 febbraio 2025.
2.L’accesso all’area riservata di SRTrento è permesso ai soli utenti registrati; pertanto, ogni utente deve preventivamente accreditarsi secondo le modalità indicate nella manualistica della home page del sito SRTrento. Le domande presentate dovranno essere firmate tramite firma digitale in corso di validità. La domanda deve essere firmata digitalmente dal soggetto titolato alla sottoscrizione del documento, pena irricevibilità della stessa. Per eventuale assistenza per l’accesso e abilitazione al portale è possibile contattare la mail .
3. E’ possibile presentare una sola domanda di aiuto da parte di un beneficiario.
4. Costituiscono condizioni di irricevibilità della domanda:
– il mancato rispetto dei termini di scadenza per la presentazione delle domande;
– la mancanza degli elementi che consentono di individuare inequivocabilmente il soggetto richiedente;
– la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante;
– la presentazione di domande con modalità differenti da quelle sopra riportate;
– le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto espressamente delegato o prive di sottoscrizione.
Canali digitali
Autenticazione
Cosa serve
Documentazione da presentare
Contenuti della domanda di aiuto e contestuale richiesta di pagamento
La domanda acquisisce i dati dal fascicolo aziendale e contiene:
– l’indicazione delle particelle, e agli eventuali immobili, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione, impianti di irrigazione e opere connesse, che hanno subito il danno causato dalla calamità;
– una relazione sintetica del tipo di danno subito;
– l’indicazione dell’eventuale copertura assicurativa del bene danneggiato;
– gli estremi della Scia agrituristica nel caso di danno all’immobile agrituristico;
– la richiesta di erogazione dell’indennizzo con indicazione del codice Iban.
Documentazione da presentare in allegato alla domanda
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) perizia di stima giurata a firma di un professionista abilitato che quantifichi il danno subito e il valore del bene immediatamente prima dell’evento calamitoso e attesti il nesso di causalità tra la calamità e il danno subito. La perizia deve contenere il calcolo del danno subito così come indicato nella delibera 1909/2024 al punto 3 a seconda della tipologia di soggetto richiedente e della tipologia di danno;
b) se disponibile documentazione fotografica attestante il danno subito (che può anche essere contenuta nella perizia citata).
Documentazione aggiuntiva
1. Entro 60 giorni dal giorno successivo alla presentazione della domanda, dovrà essere presentato il documento che quantifica i risarcimenti attestati e/o ricevuti dalla compagnia di assicurazione.
2. I termini del procedimento rimangono sospesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al punto 7 paragrafo 5, fino alla data di consegna dei documenti sopra citati.
Modulistica
Costi e vincoli
- GRATUITO
Fasi, tempi e scadenze
Il procedimento decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
L’iter di concessione o di diniego del contributo è strutturato come segue:
1. l’istruttoria delle domande è assegnata al Servizio Agricoltura . Successivamente la check list che attesta l’istruttoria viene approvata con Determinazione del Dirigente nella quale vengono specificati tra l’altro: beneficiario, spesa ammessa, percentuale ed ammontare dell’indennizzo spettante;
2. entro 60 giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande sarà adottata la Determinazione di concessione dell’indennizzo o, in caso di istruttoria negativa, una determinazione di diniego;
3. le domande saranno esaminate ed approvate con il provvedimento di concessione, secondo l’ordine cronologico di presentazione. Nel caso di risorse insufficienti le stesse saranno riconsiderate automaticamente nel momento in cui si dovessero rendere disponibili ulteriori stanziamenti a bilancio, entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla presentazione della domanda ;
4. nel caso sia necessaria la documentazione aggiuntiva prevista al precedente punto 6.4, sarà comunicato al richiedente che entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione dovrà essere consegnata la documentazione necessaria per procedere alla concessione dell’indennizzo. E’ possibile chiedere una proroga al termine secondo quanto previsto in materia di procedimento dalla L.p. 23/92;
5. dell’avvenuta concessione o del diniego sarà data comunicazione al richiedente;
6. nel caso di domande prive della documentazione richiesta o carenti dei requisiti previsti sarà adottato un provvedimento di diniego;
7. entro 30 giorni dall’avvenuta esecutività del provvedimento di concessione il Servizio Agricoltura provvederà all’erogazione dell’indennizzo.
Contatti
Documenti
Ulteriori informazioni
Ultimo aggiornamento:Mercoledì, 15 Gennaio 2025
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