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Attuazione del social bonus per gli Enti del Terzo Settore

 

Il Ministero del Lavoro, con il Decreto n. 89 del 23 febbraio 2022 (G.U. n. 163 del 14.07.2022) ha pubblicato il regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus.

IL CREDITO DI IMPOSTA

Si ricorda, innanzitutto, che l’art. 81 del Codice del Terzo settore (CTS) ha istituito un credito di imposta per coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero di:

  1. immobili pubblici inutilizzati;
  2. beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

MISURA DEL CREDITO DI IMPOSTA

Il credito d’imposta e’ riconosciuto nella misura del:

  • 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche;
  • 50% se effettuate da enti o società;

Il credito d’imposta è riconosciuto:

  • alle persone fisiche, agli enti e alle società che non svolgono attivita’ commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile;
  • ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.

FRUIZIONE DEL CREDITO

Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e spetta a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità.

Quindi, la causale del pagamento dovrà contenere il riferimento al social bonus, all’ente del Terzo settore beneficiario e all’oggetto dell’erogazione.

Le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del credito d’imposta a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale.

La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’erogazione liberale, presentando il modello F24.

I PROGETTI DI RECUPERO

L’individuazione dei progetti di recupero sostenibili mediante le erogazioni liberali avviene con un procedimento a sportello, diretto a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal Codice e dal regolamento.

A conclusione dell’istruttoria dedicata all’esame dei progetti, la commissione, nominata dal Ministero del Lavoro, redige l’elenco dei progetti di recupero ammessi, che è approvato con decreto che individua i progetti di recupero in favore dei quali e’ possibile godere dell’agevolazione.

UTILIZZAZIONE DEL SOCIAL BONUS DA PARTE DEGLI ETS

Gli Enti del Terzo settore possono utilizzare i proventi delle erogazioni liberali per le seguenti spese:

  1.  progettazione, studi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
  2. rilievi, accertamenti, indagini;
  3. manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, consolidamento statico, restauro;
  4. opere di sistemazione degli spazi esterni alla struttura oggetto di recupero;
  5.  impianti tecnologici, allacciamenti a pubblici servizi, attrezzature, allestimenti ed altre forniture di beni connessi e funzionali alla realizzazione degli interventi;
  6. funzionamento del bene (utenze, spese condominiali, pulizie, tributi).

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