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Appalti, cooperative e applicazione della clausola sociale

12/09/2023

Il rispetto della clausola sociale che comporta l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente deve essere contemperato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa del subentrante. Così il TAR Lazio con la sentenza n. 13442/2023 del 25.08.2023.

IL FATTO

Una cooperativa partecipante ad una gara pubblica ha presentato ricorso al TAR Lazio per l’annullamento della determinazione di Consip S.p.a. di aggiudicazione di una gara d’appalto.

Al termine della gara Consip Spa aveva aggiudicato il servizio ad un’altra cooperativa.

La cooperativa ricorrente lamenta, tra l’altro, la violazione delle norme che disciplinano l’obbligo di riassorbimento del personale proveniente dall’appalto precedente imposti dalla legge e della contrattazione collettiva (c.d. clausola sociale).

La ricorrente contesta che, a fronte dei 181 dipendenti interessati dal cambio d’appalto, le società concorrenti avrebbero sottodimensionato i riassorbimenti, a cominciare dall’aggiudicatrice, che ha proposto di assorbire solo 73 su 181, con un’accettazione di mero stile della clausola sociale.

La disciplina recata dal ccnl applicato è più stringente di quella recata dalla lex specialis.

Ciò determinerebbe il tendenziale obbligo di riassorbimento integrale del personale uscente, legittimo e applicabile anche alla gara in questione, in quanto derivante dalla piena accettazione della disciplina collettiva ad opera dell’azienda datrice di lavoro.

Si specifica che ai lavoratori era applicato il CCNL Multiservizi che stabilisce: “In caso di cambio di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali rispetto all’appalto cessato l’impresa subentrante, ove possibile e la propria organizzazione d’impresa consenta l’assorbimento di tutta la forza lavoro, si impegna a garantire l’assunzione degli addetti esistenti in organico sull’appalto (…)”.

LA DECISIONE DEL TAR

I Giudici annotano come l’art.53.ter, al co.4, del vigente ccnl Multiservizi, stabilisce che l’obbligo di riassorbimento opera “ove possibile e la propria organizzazione d’impresa consenta l’assorbimento di tutta la forza lavoro”.

Secondo la giurisprudenza, poi, si evidenziano i seguenti principi:

  1. “in sede di gara pubblica alla clausola sociale non può essere attribuito un effetto automaticamente e rigidamente escludente e non può pertanto essere intesa nel senso di comportare un obbligo assoluto per l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa;
  2. l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente deve essere contemperato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto” (da Consiglio di Stato, 29.11.2021, n.7922; Cons. Stato, VI, 24 luglio 2019, n. 5243; 21 luglio 2020, n. 4665)

Nella fattispecie in esame, la previsione della lex specialis è, se possibile, più restrittiva di quella contemplata dall’art.53-ter del ccnl Multiservizi.

Completa il quadro la disciplina recata dalla Linea guida n.13 dell’Anac, che, fra l’altro, al par.3.2, dispone nel senso che “l’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore.)”.

Pertanto, il Tar Lazio ha respinto il ricorso presentato.

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