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IRAP 2019 – Particolarità per le società cooperative

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito il modello IRAP 2019, per l’anno di imposta 2018. Per quanto riguarda le cooperative, emergono le seguenti particolarità:
1 ) COOPERATIVE SOCIALI: il rigo IC71 è riservato alle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, alle quali, oltre a quelle da indicare nei precedenti righi, è riconosciuto il diritto a specifiche deduzioni. In tale rigo va, pertanto, indicato il costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della stessa legge impiegate nel periodo d’imposta.
2) COOPERATIVE AGRICOLE: non sono soggetti passivi dell’imposta i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del TUIR, i soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
3) COOPERATIVE EDILIZIE: il rigo IC63 va compilato dalle società cooperative edilizie a proprietà indivisa, le quali, ai sensi dell’articolo 17, comma 4, determinano la base imponibile secondo le regole dettate dai commi 1 e 2 dell’articolo 10 dello stesso decreto. Tali regole si applicano anche ai soggetti della specie a proprietà divisa, limitatamente al periodo antecedente il frazionamento del mutuo.
Sono previste, inoltre, una serie di riduzioni o esenzioni dall’IRAP per diverse categorie di cooperative dalle singole Regioni.

Per lo schema riepilogativo delle riduzioni/esenzioni, consulta la tabella nella sezione Approfondimenti
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