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Cinque per mille: tutte le regole per accreditamento ed erogazione del contributo

Con D.P.C.M. 22.07.2020 sono state pubblicate le norme per l’accreditamento degli enti al fine di poter beneficiare del riparto del cinque per mille.Il D.lgs. n. 111/2017 ha rivisto la disciplina del cinque per mille. Si attendeva l’uscita del Decreto da parte della Presidenza del Consiglio per la definizione:

  • delle modalità e i termini per l’accesso al riparto del beneficio;
  • delle modalità e dei termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco degli enti iscritti e ammessi;
  • i criteri di riparto.

GLI ENTI CHE POSSONO ESSERE AMMESSI

Gli enti che possono beneficiare del riparto del cinque per mille sono:

  1. Enti del terzo settore (comprese le cooperative sociali);
  2. enti senza scopo di lucro della ricerca scientifica, sanitaria e dell’università;
  3. associazioni sportive dilettantistiche che operino nei confronti di giovani, anziani o soggetti svantaggiati;
  4. enti gestori di aree protette e per il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio.

ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Gli ETS si accreditano:

  • per via telematica, tramite dichiarazione espressa in sede di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
  • successivamente all’iscrizione nel RUNTS entro il 10/4, per poter beneficiare dell’accesso alla ripartizione a decorrere dallo stesso esericizio in corso.

L’accreditamente esplica i propri effetti anche per gli esercizi finanziari successivi a quelli dell’iscrizione.

RIPARTO

Agli enti spetta:

  1. la quota del 5×1000 loro direttamente destinata dai contribuenti;
  2. quota parte del 5×1000 destinato dai contribuenti che non hanno indicato il codice fiscale dell’ente beneficiario, in prorporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette.

OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE

Gli enti devono, entro 1 anno dalla ricezione del contributo, redigere un apposito rendiconto e una relazione illustrativa, da cui risulti la destinazione delle somme. tali documenti devono essere trasmessi all’amministrazione che ha erogato il contributo, se questo è superiore a 20.000 euro. Gli altri enti devono conservare il rendiconto per 10 anni.

Tutti gli enti devono pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto, nonchè darne comunicazione all’amministrazione erogatrice.

Se vuoi avere una formazione più completa sulle associazioni:
La disciplina delle Associazioni secondo il Codice del Terzo Settore – Corso Euroconference.
Fiscalità e contabilità delle associazioni del terzo settore – Corso Euroconference.

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