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MINISTERO AGRICOLTURA – Misure in favore dell’imprenditoria femminile in agricoltura

Scadenza Bando
30/08/2035

Categoria

  • Bandi aperti


                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «ISMEA» o «Soggetto  gestore»:  Istituto  di  servizi  per  il
mercato agricolo alimentare - ISMEA; 
    b) «Ministero»: Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali; 
    c) «regolamento»: regolamento (UE) n. 702/2014 della  Commissione
del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea L 193/2014; 
    d) «ESL»: equivalente sovvenzione lordo, di cui all'art. 2, punto
20 del regolamento. 
    e) «Progetto»:  il  complesso  degli  investimenti  proposti  dal
soggetto beneficiario. 
                               Art. 2 
 
                 Requisiti dei soggetti beneficiari 
 
  Le agevolazioni previste dall'art. 1, comma  504,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160 si applicano alle micro  imprese  e  piccole  e
medie imprese come  definite  dal  regolamento,  in  qualsiasi  forma
costituite,  che  presentino  progetti   per   lo   sviluppo   o   il
consolidamento  di  aziende  agricole,  attraverso  investimenti  nel
settore   agricolo   e   in    quello    della    trasformazione    e
commercializzazione di prodotti agricoli. Alla data di  presentazione
della domanda, le imprese devono  essere  in  possesso  dei  seguenti
requisiti: 
    a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro  delle
imprese; 
    b)  esercitare  esclusivamente  l'attivita'  agricola  ai   sensi
dell'art. 2135 del codice civile; 
    c) essere amministrate e condotte da una donna, in possesso della
qualifica di imprenditore agricolo  o  di  coltivatore  diretto  come
risultante  dall'iscrizione  nella  gestione  previdenziale  agricola
ovvero, nel caso di societa', essere composte,  per  oltre  la  meta'
numerica dei soci e delle quote di partecipazione,  ed  amministrate,
da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo  o  di
coltivatore diretto come risultante  dall'iscrizione  nella  gestione
previdenziale agricola; 
    d) avere sede operativa nel territorio nazionale. 
    e) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure
concorsuali; 
    f)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    g) non rientrare  tra  le  imprese  in  difficolta',  cosi'  come
definite dall'art. 2, punto (14), del regolamento. 
                               Art. 3 
 
                 Agevolazioni concedibili e garanzie 
 
  1. Per la  realizzazione  dei  progetti  di  cui  all'art.  1  sono
concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata minima
di cinque anni e massima di quindici anni, comprensiva del periodo di
preammortamento, e di importo non superiore a 300.000 euro e comunque
non superiore al  95%  delle  spese  ammissibili,  nel  rispetto  dei
massimali previsti dalla normativa comunitaria in termini di ESL. 
  2. L'impresa beneficiaria deve garantire la  copertura  finanziaria
del programma di investimento, comprensivo  dell'IVA,  apportando  un
contributo finanziario, attraverso risorse  proprie  ovvero  mediante
finanziamento esterno pari almeno  al  20%  delle  spese  ammissibili
complessive. 
  3. Il  mutuo  agevolato  deve  essere  assistito  da  garanzie  per
l'intero importo concesso, maggiorato del 20% per accessori e per  il
rimborso delle spese, acquisibili nell'ambito degli  investimenti  da
realizzare. In particolare, si potra' ricorrere a: a)  iscrizione  di
ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di  finanziamento
oppure su altri beni del soggetto beneficiario  o  di  terzi;  b)  in
alternativa o in aggiunta all'ipoteca, a prestazione di  fideiussione
bancaria o assicurativa, sino al raggiungimento di  un  valore  delle
garanzie prestate pari al 120% del mutuo agevolato concesso. 
  4. I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare  idonee  polizze
assicurative sui beni oggetto di finanziamento, secondo le  modalita'
ed i termini stabiliti nel contratto di mutuo agevolato. 
                               Art. 4 
 
                       Iniziative ammissibili 
 
  1.  I  progetti  finanziabili  devono  perseguire  almeno  uno  dei
seguenti obiettivi: 
    a) miglioramento del rendimento e  della  sostenibilita'  globale
dell'azienda agricola mediante una riduzione dei costi di  produzione
o un miglioramento e riconversione della produzione e delle attivita'
agricole connesse; 
    b) miglioramento delle condizioni agronomiche  e  ambientali,  di
igiene  e  benessere  degli  animali  purche'  non   si   tratti   di
investimenti  realizzati  per  conformarsi  alle  norme   dell'Unione
europea; 
    c) realizzazione e miglioramento  delle  infrastrutture  connesse
allo    sviluppo,    all'adeguamento    ed    alla    modernizzazione
dell'agricoltura. 
  2. I progetti non possono essere avviati prima della  presentazione
della domanda e devono concludersi entro ventiquattro mesi dalla data
di ammissione alle agevolazioni. 
                               Art. 5 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1.  Per  la  realizzazione  del  progetto  sono  ammissibili   alle
agevolazioni le seguenti spese: 
    a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato; 
    b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario; 
    c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento  di  beni
immobili; 
    d) oneri per il rilascio della concessione edilizia; 
    e) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature; 
    f) servizi di progettazione; 
    g) beni pluriennali; 
    h) acquisto di terreni; 
    i)  formazione  specialistica  dei  soci  e  dei  dipendenti  del
soggetto beneficiario, funzionali e  commisurati  alla  realizzazione
del progetto. 
  2. La spesa di cui alla lettera a) e' ammissibile nella misura  del
2% del valore complessivo dell'investimento da  realizzare;  inoltre,
la somma delle spese relative  allo  studio  di  fattibilita'  ed  ai
servizi di progettazione e'  ammissibile  complessivamente  entro  il
limite del 12% dell'investimento da realizzare. 
  3.  L'acquisto  di  terreni  e'  ammissibile  solo  in  misura  non
superiore al 10% dei costi ammissibili  totali  dell'investimento  da
realizzare. 
  4. La potenzialita' dei nuovi impianti di trasformazione  non  deve
essere superiore  al  100%  della  capacita'  produttiva,  stimata  a
regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento. 
  5. Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o  la
ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente  connesse  con
l'attivita' prevista dal progetto. 
  6. Non possono essere concessi aiuti per: 
    a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e  piante
annuali; 
    b) impianto di piante annuali; 
    c) lavori di drenaggio; 
    d)   investimenti   realizzati   per   conformarsi   alle   norme
dell'Unione, ad eccezione degli  aiuti  concessi  entro  ventiquattro
mesi dalla data di insediamento dei giovani agricoltori; 
    e) acquisto di animali. 
  7. I beni  di  investimento  agevolabili  devono  essere  nuovi  di
fabbrica.  Non  sono  ammissibili  le  spese  per   investimenti   di
sostituzione di beni preesistenti, i costi dei lavori in economia,  e
le spese per l'IVA; ai sensi dell'art. 14, paragrafo  7  e  dell'art.
17, paragrafo 6, del  regolamento,  il  capitale  circolante  non  e'
ritenuto un costo ammissibile. 
  8. Non saranno concessi aiuti per investimenti in impianti  per  la
produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed
elettrica da fonti rinnovabili. 
  9. Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le  spese  per  gli
acquisti o per lavori effettuati prima  della  data  di  delibera  di
ammissione alle agevolazioni. 
                               Art. 6 
 
                      Istruttoria delle domande 
 
  1. Le domande di ammissione alle agevolazioni  devono  indicare  il
nome e le dimensioni dell'impresa, la descrizione e l'ubicazione  del
progetto,  l'elenco  delle  spese   ammissibili   e   l'importo   del
finanziamento necessario per la realizzazione del progetto  e  devono
essere  presentate  a  ISMEA  secondo  le  modalita'  indicate  nelle
istruzioni applicative di cui al successivo art. 13. 
  2. Sulla base delle informazioni  contenute  nella  domanda,  ISMEA
accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi  previsti
dal  presente  decreto,  nonche'  la  sostenibilita'  finanziaria  ed
economica dell'iniziativa. 
                               Art. 7 
 
            Concessione ed erogazione delle agevolazioni 
 
  1. All'esito del  procedimento  istruttorio,  ISMEA,  esperiti  gli
adempimenti di cui all'art. 91 del decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  delibera,
nei limiti delle risorse di cui all'art. 1, comma 506, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, la concessione delle agevolazioni o il rigetto
della domanda, dandone comunicazione agli interessati. 
  2.  La  deliberazione  di   concessione   individua   il   soggetto
beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la  misura
dell'agevolazione concessa in termini di  ESL,  stabilisce  le  spese
ammesse ed i tempi per  l'attuazione  del  progetto  e  definisce  la
durata del mutuo agevolato fermo restando l'erogazione  dello  stesso
in un'unica soluzione. 
  3. Entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di concessione
delle agevolazioni, i beneficiari sono tenuti a produrre a  ISMEA  la
documentazione  necessaria  alla  stipula  del  contratto  di   mutuo
agevolato secondo le modalita' indicate nelle istruzioni  applicative
di cui al successivo art. 13. 
  4. Nel contratto di mutuo agevolato sono disciplinati i  termini  e
le condizioni per  l'attuazione  del  progetto,  nonche'  i  rapporti
giuridici e finanziari tra ISMEA  e  il  soggetto  beneficiario,  ivi
inclusi i tassi di mora applicati in caso di inadempimento. 
                               Art. 8 
 
                    Modalita' di rendicontazione 
 
  1. Dopo la stipula del contratto di mutuo agevolato, i  beneficiari
devono rendicontare le spese effettuate in un'unica soluzione, ovvero
per SAL (stato avanzamento lavori) fino a un massimo di 3. 
  2. Al termine del periodo di  realizzazione  dell'investimento,  in
caso di investimenti realizzati per  un  valore  inferiore  a  quello
previsto nel progetto approvato, i massimali  di  intervento  di  cui
all'art. 3 vengono ricalcolati  sulla  base  delle  spese  ammesse  e
l'importo del mutuo viene rideterminato  con  effetto  sul  piano  di
ammortamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. 
                               Art. 9 
 
                      Cumulo delle agevolazioni 
 
  Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  cumulabili  con
altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese, nel rispetto dei
massimali previsti dalla normativa comunitaria in termini di ESL. 
                               Art. 10 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente  decreto  sono  revocate  nei
seguenti casi: 
    a) mancato rispetto dei tempi previsti per la  realizzazione  del
progetto di investimento di cui all'art. 4, comma 2,  salvo  casi  di
forza maggiore oggettivamente dimostrabili; 
    b) trasferimento, alienazione o destinazione ad  usi  diversi  da
quelli previsti nel  progetto  di  investimento  dei  beni  mobili  e
immobili ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni
dalla data di ultimazione del progetto  di  investimento  e  comunque
sino fino all'estinzione del mutuo agevolato; 
    c) cessazione dell'attivita' dell'impresa  agevolata  ovvero  sua
alienazione,  totale  o  parziale,  o  concessione  in  locazione,  o
trasferimento all'estero prima che siano  trascorsi  tre  anni  dalla
data di ultimazione del progetto di investimento e comunque sino fino
all'estinzione del mutuo agevolato; 
    d) fallimento dell'impresa beneficiaria prima che siano trascorsi
tre anni dalla data di ultimazione del progetto di investimento; 
    e) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e  controllo
di cui all'art. 11; 
    f) mancata restituzione protratta per oltre un anno di  una  rata
del finanziamento concesso. 
  2.  Per  ogni  altra   indicazione   in   merito   alle   procedure
amministrative di revoca non espressamente esplicitate  nel  presente
articolo si rimanda alle istruzioni applicative di cui all'art. 13. 
                               Art. 11 
 
                 Monitoraggio, ispezioni e controlli 
 
  In qualsiasi momento,  il  Ministero  e  ISMEA  possono  effettuare
controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative  agevolate,
al fine di verificare la permanenza dei requisiti per la fruizione  e
il  mantenimento  delle  agevolazioni,  nonche'  l'attuazione   degli
interventi  finanziati.  ISMEA  puo'  acquisire  anche  presso  terzi
documenti e informazioni utili per la verifica delle spese  sostenute
per la realizzazione del progetto finanziato. 
                               Art. 12 
 
                          Soggetto gestore 
 
  1. Il Ministero stipula apposita convenzione, che sara' oggetto  di
registrazione presso la Corte dei conti, con ISMEA, soggetto al quale
sono demandate le attivita' di istruttoria, concessione ed erogazione
delle  agevolazioni,  nonche'  quelle  di  monitoraggio  e  controllo
previste dal presente decreto.  Con  la  medesima  convenzione  sono,
altresi', definite le modalita'  di  rendicontazione  e  relazione  a
carico del soggetto gestore. 
  2. Agli oneri  derivanti  dalla  convenzione  si  provvede  con  le
risorse di cui all'art. 1, comma 506, legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
                               Art. 13 
 
                       Istruzioni applicative 
 
  ISMEA trasmette al Ministero lo schema  di  istruzioni  applicative
del presente decreto volte a definire  i  criteri,  le  modalita'  di
presentazione  delle  domande,  le  procedure  di  concessione  e  di
liquidazione  e  di  revoca  dei  mutui  agevolati.  In  assenza   di
osservazioni da parte del Ministero, nei trenta giorni successivi  al
ricevimento dello schema, ISMEA adotta le istruzioni applicative e le
pubblica sul proprio sito istituzionale. 
                               Art. 14 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le agevolazioni concesse in applicazione  del  presente  decreto
sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art.  108,  paragrafo
3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, ai sensi degli
articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 702/2014. 
  2. Sintesi delle  informazioni  relative  al  presente  decreto  e'
trasmessa alla Commissione europea mediante il  sistema  di  notifica
elettronica dieci  giorni  lavorativi  prima  della  sua  entrata  in
vigore, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014. 
  3. Il regime di aiuto entra in vigore a  decorrere  dalla  data  di
ricezione  del  numero  di   identificazione   dell'aiuto   riportato
sull'avviso di ricevimento inviato dalla Commissione europea. 
  Il presente decreto  sara'  inviato  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  • +390683904502
  • Via Angelo Fava 46/D 00135 – Roma
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